Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.591 del 12/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria, sez. 1^, n. 50, depositata il 17 luglio 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Cappabianca Aurelio;

constatava la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la rinnovazione della notifica del ricorso al contribuente intimato, disposta con la precedente ordinanza 18.11.2009, e’ stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e che, tuttavia, l’avviso di ricevimento della raccomandata tesa a dare notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c. (ed il cui ricevimento da parte del destinatario medesimo segna, per lo stesso, il perfezionamento del procedimento notificatorio: cfr.

Corte cost. 3/2010), non risulta allegato al ricorso ne’ successivamente versato in atti o prodotto in sede di adunanza in camera di consiglio a cura del ricorrente, che, peraltro, neppure in tale sede ha rappresentato la mancata restituzione di detto avviso da parte dell’Ufficio postale e l’inutile tempestiva richiesta di richiesta di duplicato;

rilevato:

che, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimato, deve prioritariamente riscontrarsi. la situazione che, secondo il criterio sancito dalle s.uU. di questa Corte (v. Cass. s.u. 627/08), comporta l’inammissibilita’ del ricorso;

ritenuto:

che, pertanto, s’impone la declaratoria dell’inammissibilita’ del ricorso (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09);

che, stante l’assenza d’attivita’ difensiva dell’intimato, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472