LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro Lampare, elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ACETO AUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 52^, n. 108, depositata il 9 maggio 2008;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che, in tema di avviso di accertamento irpeg, iva od irap fondato sulla mancata autofatturazione di operazione intracomunitaria realizzata con interposizione fittizia di operatore nazionale, la decisione di appello indicata in epigrafe ha respinto l’appello dell’Agenzia e riaffermato l’illegittimita’ dell’accertamento, sul presupposto dell’applicabilita’ del c.d. regime dell’”iva del margine”, in base al rilievo che, comunque in concreto “l’iva non era dovuta in quanto (nella fattispecie, vendita di auto usate), il D.L. n. 331 del 1993, art. 38, lett. e), dispone che sono da considerarsi operazioni intracomunitarie gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi… la stessa norma precisa che non si considerano nuovi gli automezzi, che abbiano percorso oltre 6.000 chilometri, nella fattispecie, tutti gli autoveicoli indicano come chilometri percorsi una cifra che va da 15.000 a 46.000";
rilevato:
che, avverso tale decisione, l’Agenzia propone ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– che la societa’ intimata non e’ costituita;
osservato:
– che il mezzo e’ manifestamente fondato;
che l’applicabilita’ alla fattispecie del c.d. regime dell’”iva del margine” risulta, invero, assunto dai giudici di appello in termini assolutamente apodittici, senza supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi in merito alla ricorrenza di tutte le condizioni (negate nell’atto di appello dell’Agenzia), cui la legge subordina l’applicazione dell’evocato regime; sicche’ la decisione impugnata appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione;
ritenuto:
che il ricorso dell’Agenzia e’, pertanto manifestamente fondato, sicche’ va accolto nelle formo di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011