Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.6 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso l’avvocato GRECO MARCELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 15/03/2007, n. 265/06 c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, D.P.A., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Perugia, del 11-12-2006, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, liquidazione delle spese giudiziali. Resiste con controricorso il Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.500,00; procedimento presupposto: 1^ grado: maggio 1993 – marzo 2004).

La Corte di merito ha considerato la ragionevole durata di anni 3 per il primo grado e di 2 per il secondo (quest’ultimo giudizio ancora pendente), sottraendole entrambe, contraddittoriamente alla durata del solo 1^ grado (senza tener conto – come del resto era stato richiesto – della fase di secondo grado).

Va dunque sul punto accolto il presente ricorso.

Va pure accolto il ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformita’ alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilita’ dei relativi minimi.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, puo’ determinarsi il danno morale in Euro 2.500,00, per un periodo di 10 anni e 10 mesi (per il primo grado) cui va sottratto il periodo di anni 4 e mesi 8 (rinvii a carico delle parti) non oggetto di censura, nonche’ un periodo di ragionevole durata di tre anni, permanendo dunque un periodo di 3 anni e 2 mesi di irragionevole durata. Si conferma la condanna alle spese, a carico dell’amministrazione, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.500,00 con interessi dalla domanda; condanna altresi’ l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 450,00 per onorari, Euro 280,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario, nonche’ del presente giudizio di legittimita’ liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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