Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.606 del 12/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17337-2007 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DILENGITE GIUSEPPE, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 28/03/06, depositata il 09/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “In controversia relativa all’impugnazione di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 ai fini IVA, la CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio riformando la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, in cui si affermava che le presunzioni semplici poste alla base dell’accertamento non potevano essere utilizzate poichè prive dei criteri dettati dall’art. 2729 c.c..

Ricorre il contribuente con due motivi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso – con cui il contribuente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per violazione del D.P.R. 633 del 1972, art. 55 e dell’art. 2729 c.c. – è inammissibile in quanto la decisione impugnata non difetta nè dell’esposizione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, nè attribuisce agli elementi di giudizio un significato irragionevole o privo di solida motivazione. Il ricorso con cui si facciano valere vizi di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non è idoneo allo scopo di far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all’opinione che di essi abbia la parte, diversamente si risolverebbe, come in questo caso, in un’ammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass. n. 1205207). Nel caso di specie in relazione al punto denunciato dal ricorrente e da questi ritenuto decisivo, l’accertamento sulla base dell’unico accesso della Guardia di Finanza, il giudice non solo argomenta nella motivazione ma ne tiene conto riducendo la pretesa tributaria proprio in considerazione dello stesso.

Il secondo motivo è inammissibile perchè il relativo quesito non contiene alcun riferimento alle norme assuntivamente violate”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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