LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.B., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Grasso Antonio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Visca in Roma, via Antonio Granisci, n. 7;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Priverno n. 546 del 30 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” S.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Priverno, in data 18 ottobre-30 ottobre 2006, che, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dalla medesima proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 244/02 del 19 settembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è inammissibile, perchè proposto contro una sentenza che – nella disciplina, ratione temporis applicabile, della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 – era appellabile, e non ricorribile direttamente per cassazione.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione deve essere adottata, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011