Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.64 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5940/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato ORSINO Anna Maria Rosaria (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DI BACCO Lorenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2006 r.g.n. 1642/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità.

Con sentenza in data 9.2 – 14.2.2006 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto da R.N. avverso a sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Torino in data 10.5.2005, dichiarava che tra la società “Poste Italiane s.p.a.” e la predetta appellante era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’11.3.1999.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 18.11.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia de contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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