LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SIGAT SOCIETA’ ITALIANA GESTIONE ALBERGHI SRL ***** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI FRANCESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VANZETTI ADRIANO, CAMERINO SERGIO, VANZETTI MICHELLE, giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
EDIZIONI PROPERTY SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed inoltre EDIZIONE ALBERGHI SRL in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di Società era proprietaria dell’Azienda denominata Hotel Monaco
&
Grand Canal, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. MARINA TABACCHI, giusta mandato a margine dell’atto di precetto del 7.6.2009, ed inoltre giusta mandato a margine della memoria difensiva;
– resistenti –
avverso il provvedimento R.G. 1182/09 del TRIBUNALE di VENEZIA del 6.11.09, depositato il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
1) che la Sigat società italiana gestione alberghi srl ha proposto regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 9.11.09 dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Venezia deducendo che la competenza apparteneva alla Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale presso il medesimo tribunale;
2) che la controparte Edizioni Property spa ha resistito con controricorso;
3) che, a seguito di relazione ex art 380 bis c.p.c., il giudizio, iscritto con il numero R.G. 26804/09, è stato chiamato all’udienza del 24.11.10;
4) che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso che non risulta notificato alla controparte;
5) che deve conseguentemente ritenersi essere intervenuta cessazione della materia del contendere non avendo più la società ricorrente interesse alla prosecuzione del giudizio;
6) che il P.G ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
7) che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro mille/00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011