LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.I. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA, rappresentato e difeso dall’avvocato MINERVINI GIUSEPPE EUGENIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 3 08/09 della CORTE D’APPELLO di BARI del 20.10.09, depositata il 02/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che sul ricorso proposto da A.I. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
considerato:
che A.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo avverso il decreto della Corte d’appello di Bari del 20.10.09 con cui veniva dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in quanto presentato tardivamente oltre i sei mesi dal momento in cui la sentenza del giudizio presupposto era divenuta definitiva;
che il Ministero intimato non ha resistito con controricorso.
Osserva:
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente assume che la domanda di equa riparazione non poteva essere dichiarata inammissibile in quanto proposta nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio presupposto.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
E’ principio pacifico che in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorre dalla data in cui e’ divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute (Cass. 24358/06), dovendosi intendere per decisione definitiva quella finale che, come tale, e’ in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (Cass. 17818/04).
In altri termini la definitivita’ del provvedimento indica un concetto coincidente con quello di preclusione all’esperimento dei mezzi di impugnazione previsti in via ordinaria avverso quel tipo di provvedimento (Cass. 14286/06), conseguentemente la domanda di equa riparazione e’ proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione e’ stata pronunziata, bensi’ entro sei mesi dalla data dalla quale non e’ piu’ impugnabile (Cass. n. 13163 del 2004; v. anche Cass. n. 17818 del 2004).
Nel caso di specie il giudizio presupposto si e’ concluso con sentenza della Corte dei Conti sez. giurisd. per la Puglia del 7.1.08 che, in assenza di impugnazione, e’ divenuta definitiva in data 22.2.09 dovendosi applicare il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 12640/06).
A partire da detta data decorreva il termine di sei mesi per proporre il ricorso per equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 che nel caso di specie e’ stato proposto il 30.3.09 e quindi nei termini di legge.
Il ricorso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvio, anche per le spese alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011