Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.671 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CADLOLO 20, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI LEOPOLDO, rappresentato e difesa dall’avvocata MISSAGLIA DANIELA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., B.L., in persona del Curatore speciale L.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 724/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 18/02/09, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito l’Avvocato Leopoldo Lombardi, (delega avvocato Daniela Missaglia) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che conferma la relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene:

– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1 – G.F. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di B.C., dell’avv.to L.V. quale curatore speciale della minore B.L. nonche’ del PG presso il giudice a quo, che non hanno svolto attivita’ difensiva.

2. la G. impugna la sentenza del 18.02 – 15.07.2009, notificatale il 4.01.2010, con cui la Corte di Appello di Brescia, verificata la ritualita’ degli atti di rinuncia e di accettazione, ha dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. il gravame dalla medesima ricorrente proposto contro la sentenza n. 886/08, resa dal Tribunale di Mantova nel giudizio di disconoscimento di paternita’ introdotto dal B.C. e definito con l’accoglimento della domanda introduttiva.

3. con il ricorso la G., premesso anche che mira esclusivamente a tutelare l’interesse della figlia minore, deduce i seguenti quattro motivi:

a) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2 e 29 Cost., con cui in sintesi si pongono interrogativi sullo status di figlio legittimo e si richiamano principi in tema di preminenza dell’interesse del minore.

b) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui desume un elemento di prova dalla relazione con il signor M..

c) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui desume un elemento di prova dal comportamento processuale della signora G. dichiarandolo illegittimo.

d) Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza del Tribunale di Mantova circa un punto decisivo della controversia nella parte in cui dichiara che l’unico soggetto competente ad opporsi alle indagini personali su B.L. fosse il curatore speciale.

4. il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi dichiarato inammissibile, stante l’evidente inconferenza delle censure rispetto alla sentenza impugnata.

Roma, il 24 luglio 2010”.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero ed al difensore della ricorrente il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione critica da parte del difensore della ricorrente ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle in essa esposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l’esito del giudizio ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso della G..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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