LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato DE NARDO Roberto, rappresentata e difesa dall’avvocato BAVA ARTURO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA, CURATORE SPECIALE DEL MINORE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA dell’8.10.09, depositata il 10/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dott. A. Carestia, osserva e ritiene:
il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive “Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:
1. F.A. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 12.03.2010 all’Avv.to A.C., quale Curatore speciale del minore ed al PG presso giudice a quo, che non hanno svolto attivita’ difensiva.
2. il ricorso risulta proposto contro la sentenza dell’8.10 – 10.12.2009, resa dalla Corte di appello di Genova, sezione specializzata per i minorenni, e (che anche la ricorrente dichiara esserle stata) notificata l’11.01.2010.
3. con l’impugnata sentenza e’ stato respinto l’appello proposto dalla F. avverso la sentenza n. 8 del 2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Genova aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ del figlio minorenne della ricorrente, F. M.F..
4. il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi dichiarato inammissibile per tardivita’, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, per la proposizione del presente gravame.
Roma, il 7 agosto 2010”. – la relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente.
– il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
avverso le proposte contenute nella relazione di cui sopra non e’ stata mossa alcuna osservazione critica da parte del difensore della ricorrente ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle in essa esposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l’esito del giudizio ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011