Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.675 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Civitacampomarano, con ordinanza n. R.G. 60/09 depositata il 3.12.09, nel procedimento pendente fra:

P.I.;

COMUNE DI ROMA – POLIZIA MUNICIPALE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

FATTO E DIRITTO

P.I. ha proposto opposizione avverso verbale di contestazione d’illecito amministrativo redatto dalla Polizia Municipale di Roma.

L’adito G.d.P. di Campobasso ha declinato la propria competenza dichiarando competente il G.d.P. di Civitacampomarano.

Riassunta la causa nel termine fissato, alla prima udienza detto Giudice ha sollevato conflitto di competenza, assumendo che sulla domande fosse competente per territorio il G.d.P. di Roma L. n. 689 del 1981, ex art. 22 che prevede una competenza territoriale inderogabile.

Non risulta che le Parti abbiano depositato memoria difensiva.

Premesso che il conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. puo’ essere denunciato anche quando il giudice innanzi al quale la causa sia stata riassunta, a seguito di declinatoria di competenza da parte del primo giudice adito, declini, a sua volta, la competenza a favore di un giudice diverso, va sottolineato come una tale possibilita’ consenta di evitare l’eventualita’ di una serie di successive dichiarazioni d’incompetenza, quale potrebbe ingenerarsi qualora anche il terzo giudice investito della causa dovesse ritenersi incompetente a favore di un giudice diverso o dello stesso giudice a quo (Cass. 4.4.97 n. 2942).

L’istanza e’ fondata.

Nella specie, infatti, vertendosi in tema di infrazioni al C.d.S. accertate dalla Polizia Municipale di Roma, competente a decidere dell’opposizione al verbale e’, ex lege, il G.d.P. di Roma.

Le parti non avendo svolto attivita’ difensiva, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie l’istanza, dichiara la competenza del G.d.P. di Roma, dispone la riassunzione nei termini di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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