Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.676 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.N. *****, A.C.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARELLI FELICE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.V., M.S., M.M., M.

G. entrambe quali eredi di M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. FERRARA ELIO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1187/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del 29.5.09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

FATTO E DIRITTO

Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 29.4.10, che di seguito si trascrive.

“Trattasi dell’impugnazione di una sentenza che,in riforma di quella di primo grado, ha accolto, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica e delle prove testimoniali, la domanda di denuncia di nuova opera e di reintegrazione nel compossesso di una stradella carrabile condannando gli appellati convenuti a realizzare alcune opere atte a ripristinare le possibilita’ di transito in condizioni di sicurezza, che erano state pregiudicate dai lavori dai medesimi intrapresi. I tre motivi del ricorso, proposto dai soccombenti, si palesano infondati,per le considerazioni di seguito rispettivamente esposte.

1) Non sussistono i vizi di ultra ed extrapetizione dedotti nel primo,perche’ i giudici di appello, ordinando ai convenuti di eseguire un muro di contenimento,a completamento di quello costruito sotto la restante parte della stradella, non hanno inteso cosi’ dare ingresso, senza richiesta degli attori, a statuizioni petitorie ex artt. 950 e 951 c.c., al fine di regolare il confine tra i fondi e apporvi i termini,come si lamenta in ricorso, il provvedimento e’ stato, invece, correttamente adottato, nell’ambito degli ampi poteri discrezionali che l’art. 1171 c.c., comma 2 conferisce al giudice, al fine di eliminare il pregiudizio che il proprietario o possessore (come nella specie) abbia subito dall’opera altrui nell’esercizio delle acuita’ di godimento del bene tutelato. Nella specie i giudici di merito hanno accertato che l’accentuazione del dislivello tra il fondo dei convenuti e la sovrastante strabella, in assenza di completamento del muro di contenimento e di adeguata protezione sul ciglio a strapiombo, aveva di fatto determinato una compressione delle precedenti modalita’ di uso, poiche’, pur essendo la sede stradale rimasta della stessa ampiezza, di fatto e nel tratto in questione, la nuova situazione di pericolo creata dall’opera denunziata aveva comportato la pratica limitazione della sede percorribile in condizioni di sicurezza,cosi’ determinando uno spoglio parziale in danno dei compossessori. Da quanto precede consegue che nessun eccesso rispetto alla richiesta di reintegrazione e’ dato rilevare nella suddetta statuizione, tenuto conto della strumentalita’ dei poteri che l’art. 1171 c.c. conferisce al giudice in funzione della tutela non solo dei diritti reali, ma anche del possesso, e della ravvisata necessita’, nel caso di specie, delle opere prescritte dai giudici di appello, ai fini del ripristino della situazione di compossesso, di cui era stata chiesta la tutela nella sua originaria integrita’.

2) Le suesposte considerazioni comportano la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. e vizio di motivazione, per aver adottato, a fronte di una domanda di “ripristino del vecchio sito”, le citate statuizioni di condanna, pur in assenza di restringimento delle dimensioni della carreggiata, risolvendosi la doglianza nell’inammissibile censura dell’apprezzamento di fatto, adeguatamente motivato dalla corte di merito, secondo cui la situazione di pericolo creata sul ciglio non protetto della stradella era da equipararsi ad un sostanziale restringimento della relativa parte effettivamente transitabile,comportante la lamentata limitazione del compossesso.

3) Non miglior sorte merita il terzo motivo, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 e 1172 c.c. Alla censura, secondo cui l’azione nunciatoria sarebbe stata impropriamente esperita ed accolta a tutela di un diritto personale, quello all’incolumita’ fisica degli attori, e’ agevole in contrario osservare che la possibilita’ di godimento di un bene da parte del possessore implica, tra l’altro, che cio’ possa avvenire in normali condizioni di sicurezza, con la conseguenza che, se queste, prima sussistenti, vengano compromesse dall’altrui comportamento, si e’ in presenza di una limitazione sostanziale delle modalita’ di esercizio del possesso, a tutela e del quale e’ dato il ricorso all’azione di cui all’art. 1171 c.c. anche in relazione all’art. 1168 c.c. (nelle c.d.

azioni nunciatorie a sfondo possessorio).

Per il resto il mezzo d’impugnazione si diffonde in inammissibili censure in fatto, proponenti una rivisitazione delle risultanze istruttorie, senza evidenziare effettive carenze o illogicita’ dell’apparato argomentativo della motivazione su punti decisivi, considerato che l’eventuale erroneita’ del riferimento alle risultanze di un precedente giudizio, circa l’entita’ dell’originario disivello tra la stradella ed il fondo degli attori, sarebbe di marginale rilevanza, posto che la situazione di pericolo, all’attualita’ compromettente il compossesso e dovuta alle recenti opere compiute dai convenuti, e’ stata comunque dalla corte di merito desunta da altri clementi di prova (consulenza tecnica espletata in primo grado,rilievi i fotografici e prove testimoniali) nel complesso piu’ che sufficienti a comprovarla,anche a prescindere da quelli richiamati in chiave rafforzativa, che sarebbero stati erroneamente interpretati.

4) Manifestamente infondato e’ infine e’ il quarto motivo, censurante il governo delle spese, che sono state correttamente poste, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a carico dei soccombenti.” All’esito della trattazione in camera di consiglio, ritiene il collegio di dover recepire integralmente la proposta del relatore considerato che la memoria illustrativa, depositata per i ricorrenti, risulta sostanzialmente ripetitiva dei motivi di ricorso e non espone alcuna nuova e convincente argomentazione atta ad evidenziare la fondatezza dell’impugnazione. Va, in particolare, ribadito che la disposta esecuzione di opere, atte a consentire il transito in condizioni di sicurezza, non eccede i limiti della reintegrazione, che il giudice puo’ disporre in sede possessoria adottando i provvedimenti ritenuti, secondo il suo insindacabile giudizio, piu’ idonei a consentire nuovamente allo spogliato l’esercizio del precedente potere di fatto sul bene, di cui sia stato in tutto o parte privato. Nella specie l’adottato provvedimento, era chiaramente funzionale all’esigenza di ripristinare il concreto esercizio delle precedenti facolta’ di transito, di fatto esercitate su tutta la sede stradale, che, sebbene non materialmente ristretta dall’intervento posto in essere dalla parte convenuta, ne era stata resa per un tratto, secondo il motivato ed incensurabile accertamento compiuto dal giudice di merito, impraticabile per tutta la sua ampiezza, in conseguenza della situazione di precarieta’ e pericolo determinata dalla nuova opera.

Il ricorso va, conclusivamente respinto, con conseguente solidale condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti,liquidate in complessivi Euro 3.200.00, di cui 200 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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