Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.684 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.R. e G.G., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. MENEGHINI Mauro e Romolo Giuseppe Cipriani, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Delle Medaglie d’Oro, n. 157;

– ricorrenti –

contro

M.C., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. COSENZA Franco, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Antonelli, n. 50;

– controricorrente –

e contro

D.L.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte dr appello di Venezia n. 1845 in data 23 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 26 maggio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” S.R. e G.G., con atto notificato in data 2 giugno 1992, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza M.C. e D.L.A. per sentire pronunciare nei loro confronti sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., del trasferimento del diritto di proprietà ad essi attori sull’immobile ubicato in *****, oggetto del preliminare stipulata in data *****, con riduzione del prezzo pattuito.

Si costituiva in giudizio la sola D.L.A., resistendo alla domanda degli attori.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 986 del 30 maggio 2003, trasferiva ai promissari acquirenti la proprietà dell’immobile per il prezzo di L. 55 milioni, operando la richiesta riduzione del prezzo per la presenza di vincoli reali imposti al bene dai promittenti venditori.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1845 depositata il 23 ottobre 2009, ha accolto il gravame della D.L., dichiarando inammissibili le domande proposte dallo S. e dalla G..

La Corte territoriale ha rilevato che l’azione si era consumata perchè il Tribunale di Vicenza, con precedente sentenza n. 755 del 1999 passata in giudicato, aveva rigettato, all’esito di un giudizio svoltosi tra le stesse parti, la domanda di esecuzione specifica del medesimo contratto per non avere gli attori fatto offerta del prezzo.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello lo S. e la G. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

L’intimata M. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Il primo motivo – con cui si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – è fondato.

La Corte d’appello si è discostata dal principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 7 luglio 1994, n. 6410; Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2002, n. 12263; Cass., Sez. 2^, 29 luglio 2004, n. 14378) – secondo cui il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, con cui si prospetta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la pronuncia impugnata, la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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