Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.708 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 15294/05, proposto da:

COMUNE di BRESCIA, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Marcello Prestinari 13, presso lo studio dell’avv. Ramadori Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Porqueddu Giuseppe del foro di Brescia, come da procura a margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

B.A., B.E., B.G., B.L., B.V., tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Belli 36, presso lo studio Abbatescianni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Abbatescianni Girolamo, Miglioli Sara e Quojani Fabio, come da procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/05 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 3.3.05;

udita la relazione della causa, svolta alla pubblica udienza dal Consigliere dr. Magda Cristiano;

udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr. Velardi Maurizio.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che con atto del 1.12.2010, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale avv. Giuseppe Porqueddu, il Comune di Brescia ha rinunciato al ricorso;

che i controricorrenti hanno accettato la rinuncia;

che entrambe le parti hanno chiesto la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

visto l’art. 390 c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 3 (nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso di specie): dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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