LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4085/2005 proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUALTIERI Stefania, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G. (c.f. *****), L.P. (C.F.
*****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l’avvocato TONUCCI Mario, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPAGNI FRANCO BRUNO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
PROVINCIA DI PRATO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2030/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/12/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANIA GUALTIERI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FRANCO BRUNO CAMPAGNI che ha chiesto il rigetto del ricorso (inammissibilità del primo e terzo motivo; rigetto del secondo; assorbimento del quarto);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per ‘accoglimento del primo motivo di ricorso con l’assorbimento dei restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 marzo 1991, i signori L.G. e P., premesso che la Provincia di Firenze aveva disposto l’occupazione d’urgenza di un terreno di loro proprietà, adibito a giardino della loro villa circostante, demolendo i manufatti che v’insistevano, e che l’indennità provvisoria di espropriazione determinata dall’ente occupante era insufficiente, chiesero che la Corte d’appello di Firenze determinasse le indennità di espropriazione di occupazione.
Con successivo atto di citazione notificato il 16 dicembre 1991, gli stessi attori, premesso che il 27 dicembre 1990 il Presidente della Giunta provinciale di Firenze aveva disposto l’espropriazione, chiesero la determinazione delle indennità loro dovute.
Le due cause furono riunite. La corte, con sentenza 22 dicembre 2003, accertò che:
– alla data di emissione del decreto di espropriazione il vincolo urbanistico sulle aree espropriate, costituito con il decreto della Giunta della Regione Toscana il 15 aprile 1985, era decaduto per decorrenza del termine di cinque anni previsto dalla L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 e la qualificazione urbanistica dell’area doveva essere fatta a norma della L. n. 10 del 1977, art. 4;
– La successiva attività svolta dalla p.a. sulla base di un vincolo urbanistico espropriativo decaduto era illegittima e fonte di risarcimento danni per il privato proprietario, essendosi verificato il fenomeno dell’accessione invertita;
– l’area espropriata non aveva alcuna autonomia dalla villa della quale costituiva una parte del giardino, non poteva considerarsi una pertinenza costituiva parte della proprietà interessata dal procedimento amministrativo, indennizzabile per differenza tra valore anteriore e posteriore all’espropriazione;
– con lo stesso criterio doveva essere liquidato il danno, corrispondente al deprezzamento della proprietà residua e al valore dei manufatti che v’insistevano, da rivalutare dalla data di cessazione dell’occupazione legittima per decorso del quinquennio di efficacia del vincolo;
– l’indennità per l’occupazione legittima doveva essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull’importo del risarcimento dei danni per la perdita della proprietà, e costituiva debito di valuta.
Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la Provincia di Firenze con atto notificato il 3 febbraio 2005, per quattro motivi.
I signori L. resistono con controricorso notificato in data 11 marzo 2005.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la provincia denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale deciso su una domanda di risarcimento danni, diversa dalle domande di determinazione dell’indennità di espropriazione che erano state proposte.
Un’ulteriore extrapetizione è denunciata con riguardo all’accertamento della sussistenza di un’ablazione parziale della proprietà, che non era stata richiesta dalla parte.
Il motivo è fondato nella sua prima parte. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la domanda di corresponsione dell’indennità di esproprio ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17 e quella di risarcimento del danno da cosiddetta accessione invertita hanno diversa natura, l’una indennitaria e l’altra risarcitoria, e si basano su diversi presupposti di fatto:
l’emanazione del decreto di esproprio la prima, e l’occupazione acquisitiva a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato la seconda. Pertanto, chiesta con l’atto introduttivo del giudizio la condanna al pagamento dell’indennità, la successiva proposizione della domanda risarcitoria non da luogo a una mera diversa qualificazione giuridica della domanda originaria ma integra una domanda nuova (Cass. 17 luglio 2001 n. 9711 e succ. conf.).
Nell’impugnata sentenza, le domande dagli attori formulate riguardano – in coerenza con la competenza del giudice adito – la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione delle aree apprese dalla pubblica amministrazione. In relazione a tali domande, esclusivamente, la corte d’appello doveva pronunciarsi, per non incorrere nel vizio denunciato, di violazione dell’art. 112 c.p.c..
La fondatezza della censura comporta la cassazione della sentenza, e assorbe tutte le altre. Ciò vale anche per il secondo motivo, con il quale, denunciando la violazione o falsa applicazione della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2 e della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, l’amministrazione nega che la cessazione di efficacia di un vincolo espropriativo o di inedificabilità rilevi ai fini del fenomeno dell’accessione invertita. La natura processuale e pregiudiziale del motivo accolto non consente, infatti, di valutare la questione posta dal predetto mezzo d’impugnazione. La causa deve essere rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla medesima corte di merito che, giudicando in altra composizione, riesaminerà anche la questione dell’incidenza della cessazione di efficacia di un vincolo urbanistico d’inedificabilità sul potere dell’amministrazione di emettere il decreto di espropriazione, ai fini della pronuncia sulla domanda proposta in causa, di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, nonchè del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara assorbito il resto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011