Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.737 del 13/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.M., D.C.A., P.G., con domicilio eletto in Roma, Via Andrea Doria n. 48, presso l’Avv. ABBATE Ferdinando Emilio che li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma rep. 6961 depositato il 14 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M., D.C.A., P.G. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.750,00 per ciascuno per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal gennaio 1995 ai novembre 1998 e quindi avanti al Consiglio di Stato dal gennaio 1999 al 6 marzo 2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo con il quale si deduce l’incongruità della motivazione per avere il giudice di merito, ritenuto ragionevole il periodo di anni cinque, liquidato l’indennizzo in relazione al restante periodo quantificato in ulteriori cinque anni è manifestamente fondato in quanto, detraendo cinque anni dalla durata complessiva del giudizio (anni undici e mesi due) il periodo da considerare per il calcolo è ai anni sei e mesi due.

Manifestamente fondata è altresì la censura di cui al secondo motivo relativa alla liquidazione di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerire dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sui ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla modestia della posta in gioco.

Con il terzo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c., per avere il giudice del merito liquidare gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è manifestamente fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il quarto motivo con cui si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova liquidazione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertati di fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannato al pagamento di Euro 5.420,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sei e mesi due di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 5.420,00 olre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1334,00 di cui Euro 794,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle di questa fase che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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