Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.740 del 14/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30027-2006 proposto da:

C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNELLA ALFREDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

“EDERA” COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona del legale rappresentante il COMMISSARIO LIQUIDATORE Dott. D.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2750/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 24/6/2005, depositata il 28/09/2005, R.G.N. 3309/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato FERRI GIANCARLO;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 settembre 2005 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto da C.M. avverso la sentenza del tribunale di Avellino, che aveva in primo grado respinto la domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale proposta dall’appellante nei confronti della società Edera Assicurazione spa in liquidazione, di S.G. e della società Generali Assicurazioni spa (questa quale compagnia designata per la regione Campania a seguito della liquidazione coatta amministrativa della predetta società Edera.

A conferma della decisione di primo grado, il giudice dell’appello considerava che, quanto al dedotto fatto storico dell’investimento sulle strisce pedonale del pedone C. da parte di un motociclo, guidato da S.G. ed assicurato per la responsabilità civile presso la compagnia Edera Assicurazione spa, l’attore non aveva fornito alcuna prova, non potendo all’uopo venire in rilievo la circostanza indicata nel formale interrogatorio deferito al convenuto contumace S., la cui ordinanza ammissiva non gli era stata notificata.

Il giudice del gravame dichiarava, inoltre, precluse in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, sia la richiesta di ammissione del medesimo formale interrogatorio, sia l’acquisizione del rapporto, che la polizia urbana avrebbe redatto in occasione del preteso sinistro.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il soccombente C.M., il quale ha affidato l’impugnazione a due mezzi di doglianza, che la intimata società Edera Assicurazione spa ha contrastato con controricorso.

Gli altri due intimati S.G. e società Generali Assicurazioni spa non hanno svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il ricorrente critica la sentenza denunciata assumendo che la Corte territoriale, pure ammettendo che in caso di investimento di persona sulle strisce pedonali trova applicazione la regola della presunzione di colpa a carico del conducente del mezzo investitore, ha, poi, contraddittoriamente ed illogicamente, rigettato il gravame per l’omessa dimostrazione del fatto storico, assimilando in siffatto modo la prova dell’esistenza del fatto storico, alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda” ed incorrendo in un vizio logico della motivazione.

La censura è manifestamente infondata, giacchè è di tutta evidenza che il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria consiste, anzitutto, nell’accertamento della verificazione del sinistro, in presenza della quale soltanto è possibile far valere eventuali presunzioni di colpa esclusiva o concorrente di colui che all’incidente abbia dato causa.

Il che è esattamente quanto la sentenza di merito ha nella specie considerato.

Con il secondo mezzo d’impugnazione – deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ. della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – il ricorrente critica la sentenza denunciata assumendo che la Corte avrebbe dovuto, sulla scorta della difesa impostata dall’assicuratore, ritenere dimostrato il fatto storico dell’investimento, poichè, rispetto alle circostanze indicate dall’attore in citazione, la società convenuta, ancorchè non le avesse esplicitamente ammesse, aveva tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la negazione delle stesse, ammettendone, così, implicitamente l’esistenza.

Anche detta censura non può essere accolta.

Il giudice del merito, nel valutare la difesa della società costituita in giudizio, ha specificamente considerato che essa aveva espressamente contestato che “le modalità dell’incidente non erano veritiere”, il che costituisce motivazione idonea ad escludere qualsiasi ammissione del fatto storico, senza che sia necessario, peraltro aggiungere che il ricorrente neppure indica in ricorso il contenuto di scritto o di altra difesa, da cui si sarebbe dovuta trarre la pretesa implicita ammissione.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrenti a pagare le spese del presente giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200.00 (milleduecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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