LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28381-2006 proposto da:
B.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISI LUCIANO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
PIPOL DI SCAMUZZO GUIDO & C. S.A.S. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPPI ALBERTO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3387/2005 del TRIBUNALE di VERONA, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 22/11/2005, depositata il 22/11/2005, R.G.N. 6556/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso con il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico mezzo di doglianza, impugnando per cassazione la sentenza del tribunale di Verona che ne confermava la condanna al risarcimento dei danni da sinistro stradale a favore della società Pipol di Scaramuzzo Guido & C. sas, il ricorrente B.F., nel giudizio di primo grado già rappresentato dalla genitrice C. A.M., lamenta la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia perchè il giudice del merito avrebbe omessa “qualsiasi motivazione in ordine al concorso di colpa del conducente dell’autovettura”, con la quale era avvenuto lo scontro del ciclomotore da esso istante guidato.
Resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo del ricorso è del tutto infondato, dato che la sentenza del tribunale, nel ricostruire la dinamica del sinistro e nel valutare la condotta di guida dell’automobilista e del motociclista, sulla scorta delle acquisizioni probatorie ha ritenuto che non vi era ragione per non condividere le conclusioni del giudice di primo grado circa l’addebitabilità in via esclusiva al B. della esclusiva responsabilità per avere lo stesso omesso di dare la precedenza all’autovettura favorita, che sopraggiungeva a velocità moderata.
Nè detta conclusione è altrimenti censurabile sotto diversi altri profili, dato che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punte di vista logico-giuridico, come nella specie, è certamente avvenuto.
Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il ricorrente è condannato a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011