Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.749 del 14/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29392-2006 proposto da:

M.M., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato RAMAZZOTTI MARCO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IL MESSAGGERO SPA, *****, in persona dell’Amministratore Delegato, ing. m.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4735/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 19/10/2005, depositata il 07/11/2005;

R.G.N. 3878/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l’Avvocato RAMAZZOTTI Marco Claudio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa proposta dal M. contro Il Messaggero spa, il G. (direttore del quotidiano) ed il Ma., autore di un articolo che l’attore riteneva offensivo della sua reputazione.

Articolo nel quale, con riferimento alla cronaca di un incidente stradale nel qual era stato coinvolto, erano state riportate notizie relative al rinvenimento all’interno dell’autovettura sulla quale si trovava il M. di un nutrito numero di targhe automobilistiche e libretti di circolazione.

Il ricorso per cassazione del M. è svolto in un solo motivo.

Si difende con controricorso la spa Il Messaggero. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso (violazione di legge e vizi della motivazione) censura la sentenza per avere escluso che l’articolo in questione arrechi offesa alla reputazione del ricorrente ed affermato l’applicabilità dell’esimente dell’art. 51 c.p.; aggiunge pure che nella specie sarebbe stato violato il diritto alla rettifica richiesta.

Il motivo è in parte inammissibile (laddove si risolve nella richiesta di un nuovo e diverso accertamento del merito della controversia) ed in parte infondato (dove articola censure di legittimità).

Occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha da tempo enucleato i principi cardine che reggono la materia del diritto di cronaca, tesa al bilanciamento tra il diritto di stampa ed il diritto della persona alla riservatezza ed al rispetto dell’onore e della reputazione propri. Diritti, questi, entrambi costituzionalmente garantiti. Una giurisprudenza che fonda l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca sulla verità della notizia, sulla pertinenza (quale interesse pubblico alla conoscenza del fatto) e sulla continenza (quale necessità che i fatti non contengano inutili offese ed esagerazioni).

Caratteristiche, queste, che devono connotare anche il diritto di critica.

Quelli delineati sono gli ambiti entro e non oltre i quali può muoversi il giudizio di legittimità, diretto, appunto, alla verifica dell’avvenuto rispetto dei canoni enunciati, oltre, ovviamente, della congruità e della logicità dell’argomentazione posta dal giudice a base delle conclusioni alle quali è pervenuto.

Venendo, allora, al caso in esame, il giudice s’è attenuto ai suddetti principi, dei quali, all’inizio della motivazione, ha offerto ampia esposizione (cfr. pagg. 4-5 sent.). Di questi ha fatto, quindi, il parametro di valutazione dell’articolo in questione, deducendone (con una motivazione congrua e logica che qui non occorre neppure ripetere e che attiene alla fedeltà dell’articolo all’accaduto, senza commenti che potessero individuare gli occupanti della vettura come autori di reati) sia la mancanza di potenzialità offensiva dell’altrui reputazione, sia l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca.

Quanto alla questione della lesione del diritto alla rettifica, essa si manifesta inammissibile siccome nuova. Infatti, il ricorrente non censura a riguardo l’omessa pronunzia (ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4), nè illustra il tempo ed il luogo del processo in cui la questione stessa (che attiene ad un diritto autonomo e diverso rispetto a quello della reputazione, che si assume leso) fu posta.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sopportate dalla controparte nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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