LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30557-2006 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO con procura speciale notarile n. 506606 autenticata dal funzionario incaricato del Comune di MONTALTO OFFUGO, Sig.ra FAITA ROSARIA il 10/10/2006;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COSENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANZARO, depositata il 28/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato TARDELLA, che richiama l’istanza di rinuncia al ricorso depositata e deposita originale avviso di ricevimento (cartolina verde), della suddetta istanza alla controparte;
udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO, che nulla oppone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO, che ha concluso con l’estinzione per rinuncia del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Premesso che S.W. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Calabria dep. il 28/09/2005 che aveva, accogliendo do l’appello dell’Ufficio, riformato la sentenza della CTR di Cosenza che aveva accolto il ricorso di S.V. avverso il silenzio rifiuto in ordine alle istanze di rimborso sulle ritenute Irpef relative alle indennità di trasferta quale ispettore del lavoro;
che la CTR aveva escluso la natura risarcitoria e pertanto la intassabilità;
che il ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale;
che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
che la causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza da quella in camera di consiglio e il contribuente ha presentato istanza di rinunzia al ricorso;
che all’udienza l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di accettare la rinunzia con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011