LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9282-2007 proposto da:
LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
sul ricorso 12666-2007 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell’avvocato SCATAMACCHIA FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 803 7/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2006 r.g.n. 6995/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;
udito l’Avvocato LETIZIA Massimo;
udito l’Avvocato SCATAMACCHIA Fabio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con sentenza del 24 marzo 2006 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, accertava un rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la legge nazionale dilettanti della Federazione italiana gioco calcio e B.M. a partire dal giugno 1994, dichiarava nullo il licenziamento orale intimato il 31 maggio 1998 e condannava la Lega a risarcire il danno in misura pari alle retribuzioni spettanti fino a tre anni dopo il licenziamento;
che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la Lega ed in via incidentale il B., che è anche controricorrente. Considerato che i due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
che col primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, idonee ad escludere il rapporto di lavoro subordinato; che il motivo non è fondato giacchè la Corte d’appello ha accertato l’assoggettamento del lavoratore a direttive della datrice di lavoro circa le mansioni da svolgere, ad un orario di sei ore al giorno ed all’obbligo di giustificare le assenze nonchè di chiedere ferie e permessi, così esattamente ravvisando la subordinazione;
che l’accertamento è avvenuto in base ad una valutazione delle prove non censurabile nei giudizio di legittimità;
che le stesse considerazioni debbono essere svolte in ordine al secondo motivo del ricorso principale, con cui è lamentata l’erronea o non motivata valutazione delle prove, invocandosi l’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.;
che con unico motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, artt. 1227 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito liquidato il danno da licenziamento orale limitandolo a tre anni di retribuzione perduta, invece di riferirlo, come dovuto, a tutte le retribuzioni non percepite, ossia ravvisando un concorso di colpa del lavoratore danneggiato, mai prospettato dalla datrice di lavoro; che il motivo non è fondato;
che il lavoratore licenziato senza l’osservanza dell’onere della forma scritta, imposto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, non fruisce della tutela dell’art. 18 cit. ma può far valere la nullità del licenziamento, che non interrompe la continuità del rapporto di lavoro. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa, imputabile al datore di lavoro, genera il diritto al risarcimento del danno, normalmente pari alle retribuzioni perse (Cass. 8 giugno 2005 n. 11964, 18 maggio 2006 n. 11670, 1 agosto 2007 n. 16955);
che nel caso di specie la Corte d’appello nel determinare ai sensi dell’art. 1223 c.c. la perdita derivata al lavoratore-creditore dall’illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, ha inesattamente richiamato l’art. 1227 c.c., evocando una colpa dello stesso creditore in realtà non prospettata dalla controparte, ma ha nella sostanza valutato il danno in via equitativa (art. 1226 c.c.), plausibilmente escludendo una inattività forzata del lavoratore per più di un triennio ed ha così espresso un apprezzamento incensurabile in questo giudizio di legittimità; che, rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011