Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.78 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EUROPA TV 2000 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato BLASI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCUSI UGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI – “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3484/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2007, R.G.N. 2720/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per estinzione per rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 2.5.2007 – 27.11.2007 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma l’8.2.2005, impugnata dalla Europa TV 2000 srl, che rigettava l’opposizione da questa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 7957/01 emesso dal Tribunale di Roma il 28.12.2001, su istanza dell’Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI) “Giovanni Amendola”, a titolo di contributi previdenziali relativi alla posizione lavorativa di R.G..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la societa’ Europa TV 2000 con tre motivi.

Resiste con controricorso l’Istituto “Giovanni Amendola”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stato depositato atto di rinuncia al giudizio notificato all’INPGI il 12.11.2010 e ritualmente accettato. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto. Spese compensate, in conformita’ alla concorde richiesta delle parti.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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