LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26396/2006 proposto da:
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PORQUEDDU Giuseppe, LAZZARI MARIANGELA, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 8244/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 18/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/11/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.V. impugna la sentenza della CTC, indicata in epigrafe, che, in accoglimento del gravame dell’ufficio delle imposte, disattendeva l’impugnativa del contribuente avverso l’accertamento in rettifica dell’imposta sui redditi Irpef per l’anno 1980, fondato sulla ripresa a tassazione dell’avviamento per cessione d’azienda e inapplicabilità dell’agevolazione inerente al realizzo o distribuzione della plusvalenza.
A sostegno deduce un unico motivo, illustrato con memoria, mentre le aa. ff. resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nel corso del giudizio il ricorrente e deceduto, come da certificato di morte prodotto, e che gli eredi – hanno provveduto al versamento di quanto dovuto all’erario oltre agli accessori, sicchè il difensore, munito di procura speciale, ha richiesto declaratoria di estinzione del medesimo per cessazione della materia del contendere. La Corte, dato atto di quanto sopra;
rilevato che la richiesta della parte risulta provata dalla quietanza in atti; che perciò l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio sopra indicata va accolta, e che ricorrono giusti motivi per compensare le spese;
visto il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011