Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.8 del 03/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13917/2008 proposto da:

B.R. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso l’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 16921/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso l’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 21/05/2007, n. 200/05 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.R. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia il decreto della Corte d’Appello di Lecce, del 20/04/2007, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somma in suo favore, quale equa ripartizione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero, che pure propone ricorso incidentale.

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Non si ravvisa inammissibilità del ricorso principale per inadeguatezza dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come richiesto dal controricorrente: i quesiti appaiono conformi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. Va precisato che il Giudice a quo non ha considerato correttamente il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e non ha considerato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte. La Corte di merito ha valutato il tempo dei rinvii, asseritamente non addebitabili all’amministrazione della giustizia, e lo ha sottratto dalla durata effettiva del procedimento, ritenendo che il risultato della sottrazione coincida con la durata irragionevole del procedimento.

Va invece individuata la ragionevole durata del procedimento, secondo i parametri usuali indicati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di questa Corte (tre anni in primo grado, due per il secondo, uno per la Cassazione) che potrebbe essere più lunga o breve, in relazione al singolo procedimento (ad es. per la complessità ovvero la semplicità di esso). Va quindi comparata la durata ragionevole con l’effettiva lunghezza del procedimento (eventualmente sottraendo il tempo di rinvii, richiesti dalle parti, e comunque non addebitabili all’Amministrazione, ma, anche in tal caso, per giurisprudenza consolidata, i periodi di rinvio particolarmente lungo dovrebbero essere posti a carico della Amministrazione stessa).

Va infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, che svolge censure di merito circa la valutazione in concreto sulla determinazione del periodo di ragionevole durata (si afferma che, nella specie, una definizione anticipata non avrebbe potuto che preludere ad una decisione sfavorevole, e che vi erano state richieste di rinvio, non considerate, per produzioni documentali, che, ancora, un beneficio assistenziale era stato riconosciuto a far data da epoca successiva al deposito del ricorso: tutti i profili tra l’altro, trattati in modo assolutamente generico).

Va cassato il decreto impugnato,in relazione all’accoglimento delle censure, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, che si atterrà ai principi suindicati e si pronuncerà pure sulle spese sul presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie in parte qua il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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