LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4189/2006 proposto da:
A.M., R.M., A.D., A.
C., A.G., quali eredi di A.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONI, 37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA Roberto, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENOLASCINA MARIA, giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE CENTRALE AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 12/2004 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 14/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CIOCIOLA, che preliminarmente fa presente che il controricorso non risulta notificato all’indirizzo in atti e nel merito chiede l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che non si oppone al rinvio e nel merito conclude per l’accoglimento del ricorso.
1. Con sentenza n. 12/4/04, depositata il 14.12.04, la Commissione Tributaria Regionale di Bari, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale n. 380/14/98, depositata il 14.1.99 – con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato ad A.F., recante l’indicazione di un maggior reddito di impresa – dichiarava inammissibile l’appello proposto da R.M., A.F., A.G., A.M., A.C. e A.D., tutti eredi dell’originario contribuente, deceduto nelle more.
2. Il giudice di secondo grado riteneva invero, che l’atto di appello non contenesse l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, per avere gli eredi del contribuente riprodotto in sede di gravame gli stessi motivi posti a fondamento del ricorso proposto in prime cure.
3. Per la cassazione della sentenza n. 12/4/04 hanno proposto ricorso, notificato il 27.1.06, gli eredi di A.F., articolando un unico motivo, al quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate Bari ***** hanno replicato con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
In via pregiudiziale, la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del controricorso proposto dalle amministrazioni intimate, atteso che il medesimo non risulta notificato ai ricorrenti, come prescritto dall’art. 370 c.p.c. (Cass. 11619/10).
Premesso quanto precede si passa, quindi, all’esame dei motivi di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo di ricorso, gli eredi di A.F. deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.
Censurano, invero, i ricorrenti la decisione di appello, laddove la medesima ha ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non contenesse, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, l’indicazione specifica dei motivi di gravame, per avere sostanzialmente gli appellanti reiterato le doglianze proposte nel primo grado del giudizio.
La sentenza impugnata per cassazione, poi, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’operato degli odierni ricorrenti era da ritenersi legittimo, poichè finalizzato ad evitare che le questioni ed eccezioni non accolte dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, non specificamente riproposte, fossero ritenuto rinunciate dalla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
Dall’esame della sentenza di appello si evince, infatti, che gli odierni ricorrenti ebbero a riprodurre, in quella sede, le stesse censure proposte in prime cure, e dirette ad inficiare la legittimità dell’avviso di accertamento notificato al loro dante causa. E lo stesso giudice del gravame non manca di riportarle espressamente, nel descrivere i fatti essenziali del processo.
Orbene, osserva la Corte che il requisito della specificità dei motivi, previsto in via generale dall’art. 342 c.p.c., e per il processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, postula esclusivamente la necessità che l’esposizione dell’appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni della sentenza di primo grado investite del gravame, nonchè le specifiche critiche ad esse rivolte.
Ne consegue che, se certamente non può considerarsi sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in prime cure, non può revocarsi in dubbio che possa considerarsi sufficiente ad assolvere l’onere di impugnazione specifica, imposto dalle norme suindicate, la specifica riproposizione delle stesse difese (cfr., in tal senso, Cass. 11781/05, 14031/06/, 18111/09).
1.3. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 12/4/04 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “assolve L’onere di impugnazione specifica, imposto dall’art. 342 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, anche la specifica riproposizione, nei motivi di appello, delle stesse difese proposte in prime cure”.
1.4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011