Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.807 del 14/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso n. 25502/2006 R.G. proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via G.

Ferrari n. 12, presso l’avv. SMEDILE Sergio, dal quale e rappresentata e difesa unitamente all’avv. GIORGIO DE MARCHI del Foro di Parma, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via L.

Bissolati n. 76, presso l’avv. GARGANI Benedetto dal quale, unitamente all’avv. PAOLO FRATI del foro di Parma, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 488/06, pubblicata il 15 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mcrcolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzione del processo.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 settembre 2006, C. C. ha impugnato per cassazione la sentenza del 15 maggio 2006, con cui la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal coniuge T.L. avverso la sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bologna il 21 settembre 2005, ha determinato in Euro 2.000,00, indicizzate secondo Istat dal 2 marzo 2003, l’assegno mensile dovuto dal T. per il mantenimento della C.;

che T.L. si è costituito con controricorso ed ha resistito all’impugnazione;

che nelle more dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto e notificato il 15 luglio 2010, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, chiedendo dichiararsi compensate le spese processuali;

che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;

che gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscritti anche dai rispettivi difensori.

Considerato che la rinuncia, ritualmente sottoscritta e notificata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., determina l’estinzione del processo;

che, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., comma 4, l’accettazione della rinuncia preclude la condanna alle spese;

che, pertanto, trova applicazione l’art. 391 cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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