Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.808 del 14/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11038/2008 proposto da:

THERMOIDRAULICA PALERMITANA DI ABBRUSCATO GAETANO & C. S.N.C.

(P.I.

*****), in persona del legale a rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso l’avvocato IELO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CONIGLIARO Sergio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE F.LLI LO CICERO S.R.L. (C.F. *****), in persona dell’Amministratore Giudiziario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE, 8, presso lo STUDIO LEGALE MINUTILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BAVETTA Carlo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.V., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 471/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato IELO ANTONIO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Presidente designato VITTORIA: la disposizione introdotta nell’art. 669 acties, non si applica nei giudizi, già pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma ai provvedimenti successivi a tale data.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

1. – In questo giudizio è stata depositata la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., che è riprodotta di seguito:

“1. – La società Thermoidraulica Palermitana d’Abbruscato Gaetano e C. s.n.c. ha chiesto la cassazione della sentenza 18.5.2007 n. 471 pronunciata dalla corte d’appello di Palermo.

Il ricorso è stato notificato il 15.4.2008 alla società Immobiliare F.lli Lo Cicero, che ha resistito con controricorso.

E’ stato anche notificato a B.V. e A.M., già contumaci in secondo grado, che non hanno depositato controricorso.

2. – La sentenza impugnata è stata pronunciata in un giudizio che la Immobiliare F.lli Lo Cicero ha promosso in base all’art. 669 novies c.p.c., commi 1 e 2, contro la Thermoidraulica Palermitana e B.V., per far dichiarare l’inefficacia di un provvedimento di urgenza chiesto in confronto suo, oltre che di A.M..

La sentenza da conto della circostanza che il provvedimento di urgenza è stato reso, prima dell’inizio del giudizio di merito, il 15.-16.1.1998 ed il ricorso per la dichiarazione della sua inefficacia è stato depositato il 2.3.1998.

La corte d’appello ha dichiarato tale inefficacia.

Le parti che avevano provocato il provvedimento di urgenza – secondo la corte d’appello – non hanno tempestivamente notificato la domanda di merito alla società Immobiliare F.lli Lo Cicero e questo per avere bensì iniziato nell’ultimo giorno utile il procedimento di notificazione, ma non averlo poi potuto completare per aver trovato chiusa la sede della società.

Essendo la notificazione mancata affatto, inutilmente ne era stata poi ordinata nel giudizio di merito la rinnovazione.

3. – Il ricorso contiene un motivo.

Vi si deduce un vizio di violazione di norme di diritto.

E’ concluso dal seguente quesito: – se ai sensi degli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., come novellati ed applicabili alla specie, possa essere dichiarata la inefficacia di un provvedimento ex art. art. 700 c.p.c., per la mancata instaurazione del contraddittorio del processo nel merito perentorio assegnato dal giudice.

4. – Le considerazioni che – se condivise dal collegio – possono determinare il rigetto del motivo, quale è stato riassunto nel quesito che lo conclude, sono le seguenti:

L’art. 669 octies c.p.c., comma 1 e art. 669 novies c.p.c., comma 1 – nel testo originario – hanno espressamente previsto e senza distinguere tra provvedimenti cautelari a contenuto anticipatorio e altri provvedimenti cautelari, che il mancato inizio del giudizio di merito nel termine assegnato dal giudice determinava l’inefficacia del provvedimento pronunciato prima della causa.

L’art. 669 octies, è stato in seguito modificato mediante l’inserzione di un comma sesto, che ha escluso l’applicabilità delle disposizioni richiamate ai provvedimenti di urgenza (D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 2, comma 3, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80).

Queste disposizioni, in base all’art. 2, comma 3 quater, erano destinate ad entrare in vigore 120 giorni dopo la data di pubblicazione sulla G.U. della L. n. 80 del 2005, avvenuta il 28.5.2005; ma, per effetto del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8, comma 1, conv. con modif. nella L. 17 agosto 2005, n. 168, la data di inizio dei loro effetti ne è stata spostata a partire dall’1.1.2006 (mediante la sostituzione del precedente comma 3 quater).

Infine, la data dell’1.1.2006 è stata spostata al 31.3.2006 dall’art. 39 quater introdotto nel D.L. 20 dicembre 2005, n. 273 in sede di conversione dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

La disposizione così introdotta nell’art. 669 octies – d’altra parte – non sì applica nei giudizi – quale quello in esame – già pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma ai procedimenti successivi a tale data: ha disposto in tal senso il citato art. 39 quater, attraverso il richiamo alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 6, che a sua volta richiama – tra le altre – la disposizione dettata al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e bis), conv. con modif. nella L. 14 maggio 2005, n. 80”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, mentre la resistente ha depositato una memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminati ricorso e relazione, letta la memoria, ha condiviso argomenti e conclusione esposti nella relazione.

Il ricorso è di conseguenza rigettato, perchè manifestamente infondato.

La ricorrente è condannata a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della società resistente in complessivi Euro 2.700,00, dei quali Euro 2.500,00 per onorari di difesa, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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