LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZI ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F. *****, M.A.
*****, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI ALESSANDRA, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
P.N. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati FALACE GIUSEPPE, ORIANA DI SIPIO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
D.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Alberto Lorenzi, (delega avvocato Oriana Di Sipio), difensore del controricorrente ( P.) che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.N., parte del giudizio di merito e litisconsorte necessario atteso che, non essendo in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso per cassazione, la notifica è da considerarsi inesistente.
P.Q.M.
Ordina l’integrazione, a cura del ricorrente, del contraddittorio nei confronti di D.N. nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a n. r..
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011