Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.889 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZI ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F. *****, M.A.

*****, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI ALESSANDRA, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.N. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati FALACE GIUSEPPE, ORIANA DI SIPIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Alberto Lorenzi, (delega avvocato Oriana Di Sipio), difensore del controricorrente ( P.) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.N., parte del giudizio di merito e litisconsorte necessario atteso che, non essendo in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso per cassazione, la notifica è da considerarsi inesistente.

P.Q.M.

Ordina l’integrazione, a cura del ricorrente, del contraddittorio nei confronti di D.N. nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a n. r..

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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