LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.T. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo Studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO FLAVIO;
– ricorrenti –
contro
E.G. *****, N.M.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato COSTANTINI VITTORIO;
– controricorrenti –
e contro
E.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 474/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola.
IL Collegio:
RILEVATO IN FATTO
Che originaria attrice era E.C., dante causa di N. M. ed E.G., intervenuti;
rilevato che la ricorrente ha dato atto in memoria che E. C., la quale non era stata estromessa, è deceduta nelle more del giudizio di appello;
rilevato che il ricorso risulta notificato ad E.E., quale erede fortuitamente individuato (pag. 3 memoria);
rilevato che dal certificato storico allegato alla memoria emerge che la attrice aveva dei fratelli, deceduti in età matura;
ritenuto che, ove risultino negative le ricerche di eventuali disposizioni testamentarie, i figli di costoro sarebbero eredi legittimi della de cuius;
Ritenuto che il contraddittorio vada integrato mediante notifica del ricorso per cassazione a tutti gli eredi testamentari o legittimi di E.C..
P.Q.M.
Visto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio con gli eredi di E.C.; concede termine per la notifica di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.
Dispone rinvio a nuovo ruolo previo nuovo esame preliminare.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011