Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.894 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPASSO FRANCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 456/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 28/04/2006 R.G.N. 43206/99;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato CAPASSO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che si riporta alle conclusioni scritte.

OSSERVA MOTIVI:

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, con sentenza pubblicata il 28.4.2006, rigettava l’appello proposto, nei confronti di S.P., dalla ANM-Azienda Napoletana di Mobilità contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva accolto la domanda del S. di accertamento di suoi diritti dipendenti dallo svolgimento di mansioni della qualifica superiore di capo deposito principale dal settembre 1988 al 16.8.1995.

Il giudice di secondo grado riteneva inammissibile la riproposta eccezione di prescrizione, rilevando che la stessa non era stata proposta tempestivamente in sede di memoria di costituzione nel primo grado del giudizio. Riteneva poi provati l’affidamento e l’espletamento delle dedotte mansioni superiori e, quanto al requisito dell’ordine scritto, riteneva che la relativa circostanza poteva essere fornita non solo documentalmente ma anche mediante il richiamo di fatti al riguardo concludenti e l’espletamento sul punto della prova testimoniale.

L’ANM propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile perchè lo stesso è carente dei requisiti dettati dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nel caso in esame il primo motivo, che deduce violazione di norme di diritto a proposito della prescrizione, è privo del conclusivo quesito di diritto.

I successivi due motivi deducono promiscuamente questioni di diritto e relative all’accertamento in linea di fatto, con riferimento all’art. 360, n. 3 e 5, e non solo non sono corredati da conclusivi quesiti di diritto, ma anche non contengono le chiare indicazioni prescritte dall’art. 366 bis relativamente alla deduzione di vizi di motivazione, sia nel senso che mancano sul piano formale le espresse precisazioni richieste dalla richiamata disposizione, sia nel senso che anche nell’ambito dell’esposizione dei motivi non sono chiaramente formulate le censure di vizio di motivazione, così come richiesto dalla legge, dato che detti motivi sono sostanzialmente formulati in termini di una complessiva rilettura in fatto e in diritto della vicenda controversa.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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