LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17753/2008 proposto da:
CONSORZIO TABACCHI DELLE COOPERATIVE DELLA RIFORMA FONDIARIA DI PUGLIA, LUCANIA E MOLISE SOC. COOP. A R.L. – CONSTABACCHI (C.F.
***** – P.I. *****), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 9, presso l’avvocato CARELLA FEDERICO, rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISCI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso e procura speciale per Notaio ANTONIO NOVEMBRE di LECCE –
Rep. n. 22.534 del 5.10.10;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 11/02/2008, n. 215/05 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. CRISCI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il CONSORZIO TABACCHI delle Coop della Riforma Fondiaria di PUGLIA, LUCANIA e MOLISE, Soc. Coop a R.L. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Lecce del 08-01-2008, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Il ricorrente si limita a chiedere alla Suprema Corte se il decreto impugnato sia sufficientemente motivato, con riferimento alla domanda del soggetto, non persona fisica, e se “i fatti descritti” rientrino nella previsione della L. n. 848 del 1955 (CEDU) e se il Consorzio abbia diritto ad una equa riparazione”. Si tratta dunque di un mero interrogativo circolare, una sorta di tautologia, senza riferimento alcuno alla concreta fattispecie (per tutte Cass. S.u. n. 26020 del 2008).
Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011