LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10596-2005 proposto da:
MG ADVERTISING SRL (già STUDIO MG S.r.l.) in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA ora Ufficio Territoriale del Governo di Roma –
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante in carica;
– intimata –
avverso la sentenza n. 13252/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, 7^
sez., depositata il 12/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl MG Advertising propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 13252 depos. in data 12.3.2004 con la quale il G.d.P. di Roma, aveva dichiarato inammissibile per tardività, l’opposizione dalla medesima proposta avverso n. 3 ordinanze ingiunzioni emesse dai Prefetto della Provincia di Roma in data 7.3.03 relative al verbale di accertamento riguardante la violazione dell’art. 23 C.d.S..
Il ricorso per cassazione si fonda sulla base di 2 motivi; l’intimata prefettura non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 deducendo che il giudicante sarebbe incorso in errore ritenendo le ordinanze – ingiuntive notificate in data 29.9.2003 e non già il successivo 30.10.2003 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., di talchè l’opposizione proposta contro tali provvedimenti doveva considerarsi tardiva e quindi dichiararsi inammissibile.
Osserva il Collegio che la suddetta censura prospetta un errore revocatorio del giudicante, che non poteva essere fatto valore con ricorso per cassazione ma con altro specifico strumento processuale.
Questa S.C. ha in proposito precisato che “qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come violazione di legge – un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c.” (Cass. n. 10066 del 27/04/2010; N. 11276 del 27.5.2005).
Ne consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso assorbita la residua censura; nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011