LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio promosso dal Giudice di pace di Cassano d’Adda nel procedimento vertente tra:
V.M.;
e PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 1 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
” V.M., conducente dell’autovettura tg. *****, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 204 reg. competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di pace di Cassano D’Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso il verbale di contestazione n. *****, emessi l’uno dalla Polizia stradale di Milano e l’altro dalla Polizia stradale di Bergamo, a seguito della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata nell’uno e nell’altro caso il ***** lungo l’autostrada *****, la prima alle ore 16,14 nel territorio del Comune di *****, la seconda alle ore 16,57 nel territorio del Comune di *****.
Il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell’opposizione al verbale relativo alla seconda infrazione, commessa nel territorio di *****, indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano D’Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo in ordine di tempo. Il Giudice di pace di Cassano D’Adda, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente.
Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi contestati non sono legati dall’unicità dell’azione, non essendo ravvisatile nella condotta della trasgreditrice il requisito della contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle ore 16,14 al Km 29,85 dell’autostrada *****, mentre la seconda alle ore 16,57 al Km. 62,01, dopo che la conducente aveva percorso 32 Km alla velocità media di 45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160 Km/h rilevata nei tratti di strada controllati.
Tanto premesso, il regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.
In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n. 24876). E poichè a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione avverso il verbale concernente l’accertamento della prima violazione.
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte a conoscere dell’opposizione al verbale n. *****, emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di *****, ricadente nel mandamento di detto Giudice di pace”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il regolamento di competenza deve essere accolto e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, con conseguente cassazione della pronuncia declinatoria;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011