LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14236-2008 proposto da:
P.L. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso l’avvocato PANNAIN REMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI DIO GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositato il 25/03/2008; n. 212/07 RG;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE DI DIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 6-25.03.2008, l’adita Corte di appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile il ricorso depositato il 3.12.2007, con cui P. L., in riferimento al danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo da lui introdotto il 6.07.1992, dinanzi alla Corte dei Conti, e definito con sentenza del 5.06.2006, aveva chiesto l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Nel giudizio si costituivano sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che eccepiva il suo difetto di legittimazione passive, e sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze che contestava la fondatezza della domanda. I giudici di merito ritenevano che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti non della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui spettava la legittimazione passiva, a seguito dell’innovazione normativa introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224 e compensavano le spese processuali.
Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, notificato il 23.05.2008, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. All’udienza pubblica del 1 luglio 2010 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che il ricorrente ha attuato. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il P. denunzia, conclusivamente formulando il quesito di diritto, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c. “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.
Censura l’impugnato decreto sostenendo che, sebbene nel ricorso introduttivo fossero state indicate entrambe le amministrazioni, le quali si erano anche costituite in giudizio, in realtà l’atto era stato da lui notificato, il 8.01.2008, soltanto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, dunque, non poteva reputarsi destinataria della domanda, come erroneamente affermato dai giudici di merito.
Con il secondo motivo deduce “Omessa motivazione del provvedimento circa un fatto decisivo”. Sostiene che sono state stravolte le regole processuali in tema di costituzione in giudizio, posto che è stata dichiarata la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non era parte del giudizio e che è stata omessa ogni decisione in ordine alla domanda formulata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del quale, anzi, è stata disconosciuta la qualità di parte processuale, nonostante l’avvenuta costituzione in giudizio e le svolte difese.
I due motivi di ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, meritano favorevole apprezzamento.
Risulta sia che il ricorso introduttivo per equa riparazione, pur recando l’indicazione sia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che del Ministero dell’Economia e delle Finanze, era stato notificato soltanto a quest’ultima amministrazione, e sia che entrambe le amministrazioni si erano costituite nel giudizio di merito, la Presidenza eccependo il suo difetto di legittimazione passiva ed il Ministero difendendosi nel merito.
Il decreto impugnato è, dunque, per un verso viziato in quanto si è immotivatamente statuita l’inammissibilità della domanda nei confronti della Presidenza cui il ricorso non era stato notificato e, dunque, nonostante la mancata iniziale costituzione del rapporto processuale ex art. 101 cod. proc. civ. nei confronti di tale parte e per altro verso illegittimo per violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove non si è statuito sulla medesima domanda dal P. proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui, invece, il ricorso introduttivo era stato notificato.
Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011