LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – President – –
Dott. DI IASI Camilla – Consiglie – –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consiglie – –
Dott. DI BLASI Antonino – Consiglie – –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consiglie – –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.L.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 120/2007/16 depositata l’11/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.L. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di Bologna n. 448/5/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo.
Nessuna attivita’ e’ stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. e dell’art. 2195 c.c., della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura e’ infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. 26/5/2009, n. 12108), secondo i quali l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011