LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
R.M., elett.te dom.to in Roma, alla via Pompeo Magno n. 3, presso lo studio dell’avv. Saverio Gianni, dal quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Enzo Gulmanelli, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia e Romagna n. 123/2007/20 depositata il 18/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.M. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Forli’ 7/6/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio sull’istanza di rimborso Irap 1998 – 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg. art. 2195 c.c. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144 nonche’ del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’attivita’ di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione irap. La censura e’ infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (SS.UU. 26/5/2009, n. 12108), secondo i quali l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Con secondo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR, nell’escludere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, non avrebbe valutato la rilevanza delle spese risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente.
La censura e’ fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, alla luce dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente relativamente ai beni strumentali impiegati.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011