Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.976 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.R., elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 43, presso lo studio dell’avv. D’Ayala Valva Francesco, dal quale e’

rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Piva Giuseppe giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 57/2007/14 depositata il 21/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste te richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.R. l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 111/6/2006 che aveva respinto il ricorso del contribuente medesimo avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sarebbe assoggettabile all’Irap il medico convenzionato con il SSN, stante la presenza di uno studio professionale rispondente ai requisiti di cui al D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22.

La censura e’ infondata. In tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, di attivita’ di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita’ di lavoro autonomo: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita’ che, secondo l’”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualita’ il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Sent. 3678 del 16/02/2007). Esente da censure e’ la decisione impugnata che, nel valutare la posizione del contribuente, si e attenuta a tali principi, escludendo l’esistenza di un’autonoma organizzazione per l’anno in contestazione in considerazione della tipologia e valore dei beni strumentali. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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