Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.977 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 29/2008/1 depositata il 25/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Napoli n. 170/41/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001 – 2003. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in unico motivo.

Nessuna attivita’ e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia dell’Entrate assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 – 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La richiesta di condono tombale avrebbe precluso al contribuente qualsiasi rimborso.

La censura e’ fondata relativamente agli anni 2001 – 2002 per i quali e’ documentato che il contribuente abbia presentato richiesta di condono. Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui ogni condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto, l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e’ ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l’Irap che si assume indebitamente versata (Cass. civ. (Ord.), Sez. 5^, 05/02/2008, n. 2701). Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal R. avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001 – 2002.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso limitatamente agli anni 2001 e 2002, cassa la sentenza impugnata in tali limiti, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal R. avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP relativa agli anni 2001 e 2002;

compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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