Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.978 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Argento e Incorvaia s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 123/2005/20 depositatali 19/2/2008 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Argento e Incorvaia s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Agrigento n. 78/3/2003 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1999. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 11 bis e 11 ter laddove la CTR ha ritenuto esclusi dalla base imponibile ai fini Irap i contributi previsti dalla L. n. 151 del 1981 erogati per il ripiano di disavanzi di esercizio.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 7893 del 30/03/2007; Sez. 5, Sentenza n. 4838 del 01/03/2007), secondo cui, in tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge reg. istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1999.

I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e la dichiarazione di irripetibilita’ di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta i ricorso proposto dal Argento e Incorvaia s.r.l.

avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IRAP relativa all’anno 1999. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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