Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.98 del 04/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., C.M.A., in proprio e nella qualità di procuratrice generale di F.A., P.

O., elettivamente domiciliati in Roma, via Gaetano Donizzetti n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Petecchia Bruno, dal quale sono rappresentati e difesi per procura speciale per atto notaio Maria Antonietta Vitti di Roma del 9 luglio 2010, rep. n. 17004;

– ricorrenti –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in Roma, Corso d’Italia n. 97, presso lo studio dell’Avvocato De Battista Flavio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mariani Alessandro per procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

C.S., C.U., quali eredi di C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5294/06, depositata il 30 novembre 2006;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Bruno Petrecchia;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso in senso conforme alla relazione.

RITENUTO IN FATTO

che C.M., C.M.A., P. O. e F.A. hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 52 94 del 2006, depositata il 30 novembre 2006;

che il ricorso è stato proposto nei confronti di P.S. e di C.S., C.U. e L.R., quali eredi di C.G.;

che, con ordinanza emessa all’udienza del 27 febbraio 2009, la Corte di cassazione ha disposto la rinnovazione della notificazione a C.S., C.U. e agli eredi di L. R., concedendo termine di 120 giorni per l’adempimento;

che ha resistito con controricorso, P.S.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 25 maggio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Non risulta depositato l’atto con il quale i ricorrenti hanno effettuato la rinnovazione della notificazione del ricorso, come disposto dalla citata domanda.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile, in applicazione del principio per cui “nel giudizio di legittimità, l’art. 311 bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità. Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass., S.U., n. 11003 del 2006; Cass., n. 1603 del 2010).

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che i ricorrenti hanno depositato memoria chiedendo di essere rimessi in termini per poter procedere all’adempimento omesso, osservando – e documentando -che l’ordine di rinnovazione della notificazione era stato adempiuto mediante consegna agli ufficiali giudiziari in data 30 aprile 2009, e cioè entro il termine di 120 giorni concesso con l’ordinanza emessa all’udienza del 27 febbraio 2009;

che la notificazione era stata eseguita nei confronti di C. S. e C.U.;

che il difensore dei ricorrenti, l’Avvocato Feliciano Serrao, è deceduto in data ***** presso l’Ospedale Policlinco *****, ove era ricoverato dal *****;

che i ricorrenti erano originariamente assistiti unicamente dall’Avvocato Feliciano Serrao;

che, con riferimento all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso alle parti indicate nell’ordinanza del 27 febbraio 2009, il difensore dei ricorrenti non è rimasto inerte, avendo provveduto a consegnare all’ufficiale giudiziario per la notifica il ricorso;

che non è invece stato depositato il ricorso, corredato della prova dell’avvenuta notifica, nel termine di venti giorni dalla data della notifica stessa, il che, come rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., renderebbe il ricorso improcedibile;

che, tuttavia, i ricorrenti, assistiti dal nuovo difensore, hanno depositato, unitamente alla memoria con cui hanno richiesto di essere rimessi in termini ai fini del deposito del ricorso, proprio il ricorso in allora notificato in esecuzione dell’ordine di rinnovazione;

che nella situazione delineata è ravvisabile la causa non imputabile che, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc civ. (applicabile ratione temporis nel caso di specie; v. ora l’art. 153 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 69 del 2009), consente alla parte di chiedere al giudice la rimessione in termini per poter procedere all’adempimento rispetto al quale si è verificata la decadenza;

che la citata disposizione trova applicazione anche nella fase introduttiva del giudizio di impugnazione, avendo questa Corte affermato che “l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 3, con decorrenza dal 4 luglio 2009, per l’entrata in vigore del novellato art. 153 c.p.c., comma 2), ancorchè collocato sotto la rubrica della “trattazione della causa” e riferito al “giudice istruttore”, è applicabile, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, anche alle situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione ed alla prosecuzione del procedimento” (Cass., n. 14627 del 2010);

che, dunque, i ricorrenti, i quali hanno già provveduto al deposito del ricorso notificato, possono essere rimessi in termini ai fini di tale adempimento, impregiudicata ogni valutazione circa la idoneità della documentazione depositata a dimostrare l’esatta osservanza dell’ordine di rinnovazione impartito con la citata ordinanza.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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