LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.S.R., elett.te dom.to in Roma, alla via Salaria 72, presso lo studio dell’avv. Del Bianco Antonio e Cecilia Reanda, dai quali e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 14/2009/24 depositata il 28/1/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso di ottemperanza promosso da L.S.R. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe, in quanto privo di copia della sentenza – della quale si chiedeva l’ottemperanza – con attestazione del suo passaggio in giudicato.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. LA CTR avrebbe indebitamente omesso di accertare la formazione del giudicato interno.
La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 358 del 14/01/2004) secondo cui il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 non limita l’iniziativa delle parti alla sola ipotesi di pronuncia definitiva esaustiva dell’intera controversia, bensi’ consente l’attuazione coattiva anche di singole parti o capi autonomi della sentenza, rispetto ai quali si sia formato il giudicato interno, l’esistenza del quale va accertata dal giudice dell’ottemperanza – nell’ambito dei suoi poteri di verifica dei presupposti processuali della domanda -, anche in assenza della relativa certificazione di cancelleria o segreteria.
La sentenzia impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011