LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
I.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 116/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 5/07/07, depositata il 29/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la dr.ssa I.P., esercente l’attivita’ di commercialista, avverso la sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR dell’Emilia Romagna ha ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto formatosi in seguito alla presentazione della istanza di rimborso IRAP, riferita agli anni 1999 – 2003, sul rilievo che la contribuente non si avvalesse di una autonoma struttura organizzata.
L’Agenzia denuncia vizi di motivazione in quanto sulla base della entita’ dei beni strumentali e di altre spese non meglio specificate sarebbe evidente la sussistenza del presupposto impositivo.
La censura appare manifestamente infondata. Come ha piu’ volte affermato questa Corte, perche’ sussista il presupposto dell’autonoma organizzazione, occorre che i beni utilizzati eccedano l’id quod plerumque accidit (Cass. 12111/2009) e/o che il contribuente si avvalga della collaborazione di altri soggetti (3674/2007). Nella specie non risulta che sia stata dimostrata la sussistenza di tali requisiti, cosi’ come ha accertato il giudice del merito”;
Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportalo nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza liquidazioni di spese sostenute dalla sola parte soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011