LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 137/2007 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 3.7.07, depositata il 21/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, sulla base di due motivi. La vertenza ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale e stata rettificata la dichiarazione dei redditi del Sig. P.M., relativi al 1996, effettuata in base ai parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso.
I giudici di appello ritengono che non sia legittimo l’accertamento basato esclusivamente sui parametri, anche perche’ il contribuente avrebbe giustificato lo scostamento dai parametri.
Il primo motivo di ricorso, con il quale viene prospettata la tesi della autosufficienza dei parametri, e’ manifestamente infondato (v, Cass. SS. UU. 26635/2009). Il secondo con il quale l’Agenzia lamenta vizi di motivazione in relazione agli argomenti prospettati con i motivi di appello, appare invece manifestamente fondato.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo: Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad al tra sezione della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011