Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.995 del 17/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7872-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 178/2007 della Commissione Tributaria Regionale di POTENZA del 18.12.07, depositata il 09/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“1.’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha confermato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento notificato al sig. A.A., ai sensi del D.P.C.M. 29 ottobre 1996 (parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta), sul rilievo della illegittimità dello stesso D.P.C.M., in quanto adottato senza il preventivo parere obbligatorio del consiglio di Stato.

A sostegno dell’odierno ricorso. l’Agenzia prospetta due motivi. Con il primo, denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181/189 e L. n. 400 del 1988, art. 17 eccependo che i D.P.C.M. determinativi dei parametri per l’accertamento tributario non hanno natura di atti regolamentari e, quindi, non necessitano dei previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Il motivo appare manifestamente fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la procedura speciale di approvazione dei parametri previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, in quanto derogatoria rispetto a quella statuita dalla L. n. 400 del 1988, art. 17, non necessita del preventivo parere del Consiglio di Stato (Cass. 27656/2008).

Conseguentemente, in accoglimento de primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata per il giudizio di merito alla CTR della Basilicata”;

Considerato che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3, che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Basilicata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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