LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
OCM s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 67, presso lo studio dell’avv. Cefaloni Roberto, rapp.to e difeso dagli avv.ti Mastromoro Carlo e Frusone Giovanni, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Frosinone, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al piazzale Clodio 56, presso lo studio dell’avv. ABBONDANZIERI Simonetta rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Riannetti Marina;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 637/2008/40 depositata il 22/12/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/1 1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da OCM s.r.l. contro il Comune di Frosinone è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 274/06/2006 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Tarsu 2005.
Il ricorso proposto si articola in due motivi.
Resiste con controricorso il Comune.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/11/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti all’udienza odierna hanno depositato istanza di rinuncia per sopravvenuta transazione. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sopravvenuta transazione e la conseguente rinuncia della ricorrente comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011