Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16825 del 07/07/2017

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8124-2013 proposto da:

NOVEMBRE ARREDAMENTI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PERRONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COPERTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO ARETINO 101, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAZARENO GRASSI, rappresentato e difeso dall’avvocato A.A.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. La società Settembre Arredamenti s.r.l. l’avviso di liquidazione notificato dal Comune di Copertino per l’Ici relativa all’anno 1995. La commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva in parte il ricorso rideterminando l’importo dovuto. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, lo rigettava.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Settembre Arredamenti s.r.l. affidato ad un motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Copertino.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo per essere stato proposto oltre il termine di un anno, prolungato di 46 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale, previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Invero la sentenza impugnata è stata depositata il 24 gennaio 2012 ed il ricorso è stato spedito per posta raccomandata il 18 marzo 2013, laddove il termine ultimo scadeva in data 11.3.2013.

2. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

3. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Copertino le spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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