Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19714 del 08/08/2017

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La nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall’art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell’art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all’atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d’ufficio dal giudice; pertanto, nell’ipotesi in cui l’appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157, comma 2, c.p.c. e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria.

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Cassazione civile, sez. VI, 22/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

ORDINANZA

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Lecce, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente T.O. avverso il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRPEF 2008, versata a titolo di acconto dal proprio datore di lavoro sulle somme corrispostegli a titolo di mancato godimento di riposi;

che, con la decisione impugnata, la CTR aveva ritenuto la natura risarcitoria dell’indennità in questione, corrisposta al contribuente per mancata fruizione di riposi giornalieri e/o settimanali, con conseguente sua non assoggettabilità a tassazione.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 6 TUIR, commi 1 e 2, art. 49 TUIR, comma 1 e art. 51 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto il compenso sostitutivo in questione troverebbe la sua causa nel rapporto di lavoro; d’altra parte l’art. 51 TUIR conteneva un elenco tassativo di specifiche tipologie di redditi che non concorrevano alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, ovvero vi concorrevano solo in parte; ed in tale elenco non erano ricomprese le indennità corrisposte a titolo di mancata fruizione di ferie e riposi, le quali erano pertanto da ritenere tassabili; che l’intimato non si è costituito;

che l’unico motivo di ricorso è fondato;

che, infatti, l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l’indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 46 e 48, sia perchè, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perchè un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (cfr. in termini Cass. sez. 6 T n. 1232 del 2015; Cass. sez. 6 T n. 8915 del 2014);


che i giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra e, pertanto, la sentenza va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

che le circostanze che caratterizzano la presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo, compensando fra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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