L'esercizio del diritto di cronaca, anche mediante la pubblicazione o diffusione di immagini delle persone coinvolte, deve avvenire, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nel rispetto del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003, nonchè è subordinato alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità della divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 aprile – 9 luglio 2018, n. 18006
Presidente Campanile – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 settembre 2016, ha condannato la Rai Radiotelevisione Italiana e N.A. , in solido, al risarcimento del danno in favore di L.P. , determinato equitativamente in Euro 25.000,00, oltre interessi legali, ed ha ordinato alla Rai di occultare, nella trasmissione disponibile negli archivi, il nome e l’identità del L. e comunque di astenersi da un ulteriore utilizzo dei suoi dati personali.
2.- Il L. aveva riferito che il N. , curatore di un’inchiesta denominata "(omissis) " per conto del programma televisivo (…), condotto da G.M. e trasmesso dalla Rai, si era recato ad aprile 2012 con un operatore nel suo studio notarile, per intervistarlo sul conto di alcune persone che si erano rivolte a lui per la costituzione di una società; che il N. si era qualificato come giornalista ma non aveva riferito al Notaio che l’operatore che lo accompagnava aveva una telecamera nascosta e che l’intervista, nell’ambito di un’inchiesta relativa a professionisti coinvolti in operazioni di riciclaggio e scommesse illegali, sarebbe stata ripresa e trasmessa in televisione, peraltro in modo incompleto e mutilata da tagli che rendevano fuorviante l’interpretazione del suo pensiero; che ciò integrava un illecito trattamento dei suoi dati personali ed era causa di danno non patrimoniale, per essere stato esposto con modalità che potevano indurre il pubblico televisivo a farsi l’idea del suo coinvolgimento nelle attività delittuose ipotizzate nell’inchiesta.
3.- Il tribunale ha accertato la sostanziale veridicità del racconto del L. , dimostrata anche dalle modalità, parziali e mai frontali, delle inquadrature del Notaio, del suo figlio e del N. e dalla scarsa qualità della voce registrata con mezzi inadeguati; quindi ha ritenuto illecito il trattamento dei dati personali da parte della Rai e del N. , per avere effettuato una ripresa in modo occulto e con artifici, quindi in violazione dell’art. 2 del codice deontologico dei giornalisti, e per avere presentato il Notaio ai telespettatori come un soggetto al quale era necessario carpire informazioni in modo non palese e dando l’impressione che egli fosse coinvolto in vicende di malaffare; il tribunale ha ritenuto che non valesse invocare il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, dal momento che, pur ammettendosi la verità della notizia e dell’interesse pubblico, difettava il requisito della continenza, essendo la figura del Notaio stata proposta al pubblico in modo ingiustificatamente lesivo e pregiudizievole; né rilevava la circostanza che il N. fosse un giornalista free-lance, avendo la Rai potuto valutare la qualità del materiale messo a sua disposizione e deciso di mettere in onda la trasmissione, in tal modo realizzando un ulteriore e coordinato trattamento illecito di dati personali.
4.- Avverso questa sentenza la Rai e il N. hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui il L. si è opposto con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo (sub I del ricorso) il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), 136 e 137 del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 21 Cost., e 2 del codice deontologico dei giornalisti, per avere il tribunale ritenuto che integri un illecito trattamento dei dati personali il comportamento del giornalista che, pur non avendo manifestato palesemente la volontà di filmare la conversazione, abbia comunque comunicato la finalità giornalistica della stessa, la propria identità e professione, e per avere ritenuto che per le modalità della ripresa televisiva fosse stato travalicato il limite della continenza necessaria per un corretto esercizio dell’attività giornalistica.
1.1.- Il motivo è solo enunciato, risolvendosi in una doglianza astratta, priva di specifica indicazione delle argomentazioni intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata e neppure individuate, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v. Cass. n. n. 635/2015). Esso è quindi inammissibile.
2.- Con il secondo motivo (sub 1.2) è denunciata violazione e falsa applicazione dei suidicati parametri normativi, per avere ritenuto necessario il consenso informato alla ripresa televisiva in un caso in cui, essendo perseguite finalità giornalistiche, esso non era necessario, a norma dell’art. 137 d.lgs. n. 196/2003, sicché il filmato della conversazione e della persona dell’intervistato ben poteva essere effettuato senza che il soggetto ne fosse consapevole.
Con il terzo motivo (sub 1.3) è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del menzionato codice deontologico, per avere il tribunale ritenuto non sufficiente l’informazione data all’interessato dello scopo giornalistico e di inchiesta del trattamento, al fine di integrare la "finalità" giornalistica e di inchiesta della raccolta e del trattamento dei dati personali, tenuto conto che tale informazione non era dovuta in presenza di rischi per la incolumità del giornalista o se sia altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa.
2.1.- I suddetti motivi, connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La decisione impugnata si basa sull’incensurabile accertamento di fatto che il L. non fosse informato che la conversazione era ripresa da una telecamera nascosta e che sarebbe stata poi mandata in onda a sua insaputa, accertamento vanamente contrastato dall’affermazione secondo cui colui che accompagnava il N. impugnava la telecamera in modo visibile.
La valutazione data dal tribunale alla vicenda in esame è conforme a diritto.
Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato (art. 137, comma 2, del d. lgs. n. 196/2003), ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e del diritto all’identità personale (art. 2 d. lgs. cit.), nonché il rispetto del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica", al quale questa Corte ha riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dall’art. 139 del codice dei dati personali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata (Cass. n. 15360/2015, n. 17408/2012).
A norma dell’art. 2 del suddetto codice deontologico, il giornalista è tenuto a "(rendere) note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta" delle notizie e ad "(evitare) artifici e pressioni indebite". Nel caso in esame, tra le suddette finalità vi era quella di riprendere le immagini dell’intervista di L. per mandarle poi in onda, come avvenuto, senza però che l’intervistato ne fosse al corrente e, inoltre, con modalità costituenti chiaramente artifici e pressioni indebite.
I ricorrenti vanamente hanno invocato la deroga prevista nel citato art. 2, che autorizza il giornalista a non rendere nota la finalità della raccolta dei dati personali quando "ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa". La funzione informativa può essere ugualmente esercitata infatti anche senza ricorrere alle modalità usate nella specie, cioè evitando la ripresa occulta e la messa in onda delle immagini dell’intervistato, a meno che non fosse proprio questa l’unica finalità dell’intervista, cosa che confermerebbe allora l’illecito contestato.
3.- I motivi dal quarto al settimo possono essere esaminati congiuntamente perché connessi tra loro.
Con il quarto motivo (sub 1.4) è denunciata violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi, per avere la sentenza impugnata trascurato la giurisprudenza di legittimità in tema di giornalismo di inchiesta e stravolto il concetto di continenza come limite del diritto di cronaca. Con il quinto (sub 1.5) e con il sesto motivo (sub II) si rimprovera ai giudici di merito di avere giudicato sulla continenza e correttezza espositiva quale presupposto del legittimo esercizio del diritto di cronaca, nell’ambito di un ricorso che però denunciava la diversa violazione delle norme sul trattamento dei dati personali; di conseguenza, sono denunciate violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e degli artt. 339 a 359 c.p.c. sull’appellabilità delle sentenze, assumendosi che i convenuti siano stati sottratti al giudice competente per le controversie in tema di diritto di cronaca e privati di un grado di appello. Con il settimo motivo (sub III) è denunciata violazione dell’art. 15 del d. lgs. n. 196/2003, per avere il tribunale comminato una condanna risarcitoria all’esito di una valutazione incentrata sulla mancanza dei presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca sotto i profili della continenza e corretta espositiva, mentre l’art. 15 citato prevedeva una responsabilità risarcitoria per il danno derivante dal solo trattamento illecito dei dati personali; inoltre, i danni all’immagine e alla reputazione non potevano giudicarsi in re ipsa, ma dovevano essere allegati e provati.
3.1- I suddetti motivi sono infondati.
Essi si basano su una visione atomistica degli illeciti relativi al trattamento dei dati personali e all’esercizio del diritto di cronaca, quando siano travalicati i noti limiti della continenza espositiva, della verità e dell’interesse pubblico. Si tratta di profili in rapporto non reciprocamente escludente ma concorrente, come si desume dalla espressa previsione del codice secondo cui "in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 (cioè giornalistica) restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2" (art. 137, comma 3), che sono quelli alla dignità dell’interessato, all’identità personale, alla riservatezza (art. 2 del codice dei dati personali).
Pertanto, quando i suddetti limiti dell’esercizio legittimo del diritto di cronaca siano valicati con modalità implicanti anche un illecito trattamento dei dati personali, il danno risarcibile in favore dell’interessato, a norma dell’art. 15 del codice, è quello all’integrità della sua sfera personale che è stata compromessa per essere i suoi dati stati trattati per scopi non espliciti né legittimi e in violazione dei parametri legali - comuni alle diverse fattispecie illecite - della correttezza, pertinenza e proporzionalità, a norma dell’art. 11, comma 1, lett. a), b) e d) del codice.
Neppure sarebbe possibile ritenere legittima la pubblicazione o diffusione dell’immagine della persona in ragione di un interesse pubblico in tal senso, essendo necessario che sussista anche uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità della divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione (Cass. n. 15360/2015). E comunque un simile interesse non potrebbe ritenersi sempre sufficiente, dovendosi pur sempre garantire il rispetto dei diritti della persona e delle condizioni di legittimità del trattamento dei dati personali, a norma dei codici dei dati personali e di deontologia nell’esercizio dell’attività giornalistica.
Neppure sarebbe possibile invocare la maggiore latitudine dell’esercizio del diritto di cronaca riferibile al giornalismo di inchiesta, dovendo anch’esso ispirarsi ai criteri etici e deontologici dell’attività professionale del giornalista (Cass. n. 16236/2010) e trovando comunque applicazione il limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo perseguito di denuncia sociale o politica.
Con riguardo alla presunta valutazione del danno in re ipsa, la sentenza impugnata ha invece accertato in concreto l’esistenza di pregiudizi di natura non patrimoniale e li ha determinati in via equitativa, in relazione alla immagine e identità personale dell’interessato, rappresentato negativamente nel servizio televisivo.
Infine, l’eccezione processuale circa il rito con il quale la causa è stata trattata è infondata, riguardando la causa un illecito trattamento dei dati, e del tutto astratta, non comprendendosi quale sia il pregiudizio connesso all’ipotizzato vizio di attività del giudice per non avere trattato la causa con il rito ordinario, anche tenuto conto che, in relazione alla questione dell’inappellabilità della sentenza del tribunale, il doppio grado di giurisdizione non ha, come è noto, copertura costituzionale.
4.- Con l’ottavo motivo (sub IV) è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 118 c.p.c., per avere il tribunale tratto elementi probatori dalla mancata ottemperanza, invece giustificata, all’ordine di esibizione della registrazione integrale dell’intervista.
4.1.- Il motivo è diretto ad indurre questa Corte ad una impropria valutazione di fatto circa il comportamento processuale dei destinatari dell’ordine di esibizione, ed è astratto, nulla essendo argomentato in ordine alla decisività dell’ipotizzato errore nella valutazione finale del giudice. Esso è quindi inammissibile.
5.- È inammissibile anche il nono motivo (sub V), con il quale si imputa genericamente al tribunale, ordinando di occultare il nome e l’identità del Notaio L. , di avere compiuto un’impropria censura della libertà di stampa e della libera manifestazione del pensiero, privo com’è di una specifica indicazione delle affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e delle specifiche ragioni di tale contrasto.
6.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Doppio contributo a carico dei ricorrenti come per legge.