Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23673 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21445-2011 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PAPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

RITENUTO

che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento notificata a P.V., in data 7/4/2005, recante l’iscrizione a ruolo IVA, oltre sanzione pecuniaria ed interessi, relativamente all’anno d’imposta 2007, atto che faceva seguito ad avviso di rettifica, notificato in data 3/8/2002, divenuto definitivo per mancata impugnazione;

che la contribuente sosteneva, tra l’altro, la nullità della cartella esattoriale per carenza di motivazione, in quanto, sotto la voce “Dettaglio addebiti”, recava la dicitura “Gli importi di seguito indicati sono dovuti a titolo definitivo” e, nelle “Note”, che si trattava di “accertamento effettuato dall’Ufficio IVA di Messina”, indicazioni non sufficienti per individuare la pretesa impositiva, in mancanza degli estremi dell’atto presupposto e della data di notificazione;

che, tanto la Commissione tributaria provinciale di Messina, che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, disattendevano la tesi della contribuente, la quale ricorre per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con un motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.M. n. 321 del 1991, art. 1, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, L. n. 241 del 1990, art. 3 giacchè il giudice di appello ha escluso la dedotta nullità della cartella di pagamento, impugnata per difetto di motivazione, senza considerare che il vizio motivazionale riguarda l’insussistenza di qualsiasi riferimento idoneo alla identificazione dell’atto impositivo richiamato per relationem, non essendo indicati gli estremi dell’avviso di rettifica presupposto, nessuna contestazione nel ricorso essendo stata mossa dalla contribuente, nè poteva esserlo, relativamente ai presupposti dell’imposizione fiscale, non essendo neppure possibile verificare il rispetto del termine biennale di decadenza per notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c);

che va, anzitutto, rilevato che non è oggetto di contestazione la circostanza che la contribuente è stata anche destinataria dell’avviso di rettifica IVA, in data anteriore a quella di notifica della cartella di pagamento impugnata, relativa all’anno d’imposta 2007, nè la contribuente ha allegato, e dimostrato, di essere stata destinataria di altri atti di accertamento relativi alla medesima imposta, per cui può trovare senz’altro applicazione il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 11722/2010, ribadito dalla successiva giurisprudenza conforme (tra le tante, Cass. n. 15580/2017), concernente l’impossibilità di pervenire alla declaratoria di nullità della cartella per difetto di motivazione allorchè la parte abbia, in sede d’impugnazione, dimostrato di avere avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, contestandoli;

che, nel caso di specie, la ricorrente insiste nel sostenere di non essere stata posta in grado di difendersi, in quanto, non essendo indicati gli estremi dell’avviso di rettifica presupposto, neppure sarebbe stato possibile comprendere che il credito recato dalla cartella di pagamento era proprio quello derivante dall’accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, e che la motivazione per relationem, senz’altro ammissibile, non escluderebbe affatto che l’atto richiamato, ovvero i relativi estremi e la data della sua notificazione, debbano pur sempre essere indicati nell’atto che ad essi faccia rinvio;

che, tuttavia, le doglianze appaiono formulate in maniera del tutto astratta, secondo una lettura puramente formalistica della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, atteso che la stessa contribuente riconosce che la cartella di pagamento non costituiva il primo, ed unico atto, con cui l’Amministrazione finanziaria esercitava la pretesa tributaria, essendo stata preceduta da altro atto propriamente impositivo (l’avviso di rettifica IVA), conosciuto ed autonomamente impugnabile, anche se in concreto non impugnato, con conseguentemente limitazione del controllo della sua legittimità, non più recuperabile mediante impugnazione dello specifico atto posteriormente adottato; che, inoltre, il collegamento tra i diversi, e successivi, atti del procedimento di riscossione a carico della contribuente è ricavabile, senza margini d’incertezza, dalla unicità dello stesso non essendo riferibile ad altre pendenze fiscali, come del resto è reso evidente proprio dalla dicitura che “Gli importi di seguito indicati sono dovuti a titolo definitivo” e che si trattava di “accertamento effettuato dall’Ufficio IVA di Messina”;

che, in conclusione, alla lesione del diritto di difesa deve corrispondere un pregiudizio concreto e comprovato, non solo allegato in maniera astratta, non essendo giudizialmente tutelabile un mero interesse alla regolarità formale degli atti dell’Amministrazione finanziaria;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di quelle del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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