Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23680 del 01/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.8011/2012 R.G. proposto da:

B.V., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Oranges, elettivamente domiciliato in Roma alla via Alberico II n.5, presso l’avv. Ettore Travarelli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

e Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fiertler, elettivamente domiciliata in Roma alla via Federico Cesi n.21, presso l’avv. Salvatore Torrisi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n.15/08/11 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, emessa in data 30/6/2010, depositata in data 31/1/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2018 dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

CHE:

1. B.V. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 15/08/11 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, emessa in data 30/6/2010, depositata in data 31/1/2011 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di pagamento notificata in data 18/9/2007 e relativa ad IRPEF, CSSN, interessi e sanzioni per gli anni di imposta 1995 e 1996, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza della C.T.P. di Cosenza, che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo;

con la sentenza impugnata la C.T.R. della Calabria ha ritenuto che il ricorso del contribuente avesse sanato ogni eventuale nullità della notifica della cartella esattoriale e che quest’ultima, pur non contenendo l’indicazione del responsabile, nè la sottoscrizione da parte del funzionario competente, fosse valida e congruamente motivata;

infine, la C.T.R. ha ritenuto che fossero state legittimamente iscritte a ruolo le somme dovute, comprensive delle sanzioni;

2. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud S.p.A. si sono costituite, resistendo con controricorso;

3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 10 luglio 2018 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, la C.T.R. della Calabria, in violazione delle norme citate, ha erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse sufficientemente motivata, nonostante contenesse una rideterminazione dell’importo dovuto, con la diminuzione del 40% dei ricavi accertati, a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sez. di Catanzaro, n. 122/06/06;

1.2. il motivo è infondato e va rigettato;

1.3. invero, la cartella di pagamento è stata emessa a seguito degli avvisi di accertamento, notificati al contribuente ed impugnati da quest’ultimo;

“la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente” (Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014);

nel caso di specie, nella cartella sono indicati l’atto di accertamento, l’anno di imposta, gli importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, nonchè la sentenza n. 122/06/06 della C.T.R. di Catanzaro, che ha ridotto in favore del contribuente del 40% i ricavi accertati dall’Amministrazione;

risultano, quindi, chiare le ragioni dell’iscrizione a ruolo e dell’importo dovuto, tutte già note al contribuente e riconducibili ai precedenti avvisi di accertamento ed alla sentenza di appello del giudizio di impugnazione promosso dal contribuente avverso gli avvisi medesimi;

2.1. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata su di un fatto decisivo e controverso, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

secondo il ricorrente, la cartella presenta una motivazione carente, che non è idonea a chiarire in maniera adeguata la rideterminazione del quantum dovuto, a seguito della sentenza n. 122/06/06 della C.T.R. di Catanzaro, che ha confermato il parziale accoglimento del ricorso del contribuente avverso il prodromico avviso di accertamento;

in particolare, il ricorrente lamenta che, pur avendo riproposto le doglianze relative al vizio motivazionale della cartella nei motivi di appello, l’eccezione non era stata specificamente affrontata dai giudici di appello;

2.2. il motivo è inammissibile;

2.3. ed invero, il contribuente, pur facendo espresso riferimento alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in realtà lamenta l’omessa motivazione su di un’eccezione contenuta nei motivi di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

trattasi, quindi, di censura dedotta sotto il profilo del vizio motivazionale, laddove, invece, ha ad oggetto un error in procedendo (l’omesso esame di un’eccezione contenuta nei motivi di appello), tuttavia non illustrato secondo il modello legale dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e senza invocare la nullità della sentenza impugnata;

nella fattispecie in esame, inoltre, la doglianza è comunque infondata perchè il giudice di appello ha sinteticamente, ma chiaramente, motivato nel senso che la cartella “contiene tutti gli elementi necessarie sufficienti per comprenderne le ragioni” (cioè l’indicazione degli importi dovuti, annualità, causale, sanzioni, nonchè il riferimento alla sentenza della C.T.R. della Calabria n. 122/06/06, depositata il 21/8/06, che ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, riducendo del 40% i ricavi accertati dal fisco);

3.1. con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, il ricorrente invoca l’estensione del giudicato esterno sopravvenuto a favore della moglie, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2;

in particolare, il ricorrente deduce che, con la sentenza n. 495/07/10, depositata il 25/6/2010 (allegata in copia con l’attestazione del passaggio in giudicato), la C.T.P. di Cosenza ha accolto il ricorso della moglie, F.M.F., ritenendo che la cartella notificata a quest’ultima difettasse di una congrua motivazione;

secondo la C.T.P. di Cosenza, l’iscrizione a ruolo, sulla base della quale era avvenuta l’emissione della cartella di pagamento alla sig. F.M.F., presentava il mero riferimento alla sentenza della C.T.R. della Calabria, sezione di Catanzaro, senza menzionare le aliquote applicate e le fonti normative per la riscossione delle imposte e l’applicazione delle relative sanzioni;

3.2. i motivi, trattati congiuntamente perchè connessi, sono infondati;

3.3. invero, il ricorrente non può invocare il giudicato intervenuto in favore della moglie in relazione all’invalidità (dovuta a carenze motivazionali) della cartella esattoriale notificata a quest’ultima;

trattasi di un giudizio svoltosi nei confronti di un diverso contribuente ed avente ad oggetto l’impugnativa di una distinta cartella (neanche prodotta in atti), di cui non è dato conoscere il contenuto;

inoltre, l’annullamento per vizi formali (tra i quali rientra il difetto di motivazione dell’atto) della cartella esattoriale notificata ad un diverso coobbligato (la moglie) limita i suoi effetti all’interno del giudizio nel quale è stato pronunciato e non può essere invocato, alla stregua di un giudicato su di un aspetto sostanziale della pretesa, dall’obbligato principale (il marito) nel giudizio di impugnazione della distinta cartella esattoriale emessa nei suoi confronti;

4.1. il ricorso, quindi, deve essere rigettato nel suo complesso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A., secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Sud S.p.A, e dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed il 15% per spese forfettarie ed accessori di legge in favore di Equitalia Sud S.p.A..

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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